Agenzia immobiliare e collaboratore non iscritto: come affrontare il problema?
Spesso le agenzie immobiliari svolgono il lavoro mediante collaboratori e aiutanti.
Tuttavia, questi non sono sempre iscritti al ruolo dei mediatori, anzi.
Che fare in questi casi?
Come tutelarsi? E’ possibile non pagare la provvigione?
Indice
- Agenzia immobiliare e collaboratore non iscritto
- Agenzia immobiliare e collaboratore: le regole normative
- Agenzia immobiliare e collaboratore non iscritto: le interpretazioni
- Agenzia immobiliare e collaboratore non iscritto: le sanzioni
Agenzia immobiliare e collaboratore non iscritto
L’agenzia immobiliare è un mediatore.
Spesso svolge attività sotto forma di società.
Ricordiamo che si affianca spesso a collaboratori: stimatori, commerciali, procacciatori di affari, geometri.
Non si tratta di persone iscritte al ruolo dei mediatori, ma magari fanno tutta l’attività concreta: far conoscere venditore e acquirente, trasmettere documenti e fare appuntamenti, redigere bozze di contratto.
Infine, all’ultimo momento, il titolare mette solo una firma.
In questo modo, il cliente si sente tradito: si era affidato ad un professionista, ma il lavoro è stato fatto da altri.
Non è detto, infatti, che questi collaboratori siano dotati delle competenze specifiche richieste.
Agenzia immobiliare e collaboratore: le regole normative
L’art. 11 del Decreto 21 dicembre 1990, n. 452, cosiddetto “Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione” stabilisce:
“quando l’attività di mediazione sia esercitata da una società, i requisiti per l’iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante della società stessa ovvero da colui che è preposto dalla società a tale ramo d’attività”.
La società deve essere iscritta come agente immobiliare.
Oppure deve essere iscritto il rappresentante o chi fa funzioni con effetti verso l’esterno.
Costui deve essere iscritto, però, non a titolo personale (come persona fisica), ma come rappresentante della società (Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 01/06/2020, n. 10350).
L’iscrizione non è richiesta per quei dipendenti della società che esplicano attività accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione di ausilio ai soggetti a ciò preposti (Tribunale Milano, Sez. VII, 28/05/2015, n. 6762), come fissare appuntamenti o trasmettere documentazione.
Agenzia immobiliare e collaboratore non iscritto: le interpretazioni
Le interpretazioni della normativa sono varie, specialmente per quanto riguarda gli atti e la loro natura.
Resta il fatto che spesso la giurisprudenza ammette che il lavoro sia fatto da ausiliari senza iscrizione.
A condizione, ovviamente, che poi gli atti importanti li faccia un legale rappresentante iscritto.
In tal caso è sufficiente che sia iscritta la società oppure il titolare (non come persona fisica).
Agenzia immobiliare e collaboratore non iscritto: le sanzioni
Chiunque esercita l’attività di mediazione senza essere iscritto al registro non ha alcun diritto di pretendere il pagamento della provvigione, ed è punito con la sanzione amministrativa di carattere pecuniario compresa tra euro 7.500 ed euro 15.000, oltre ad avere l’obbligo di restituire alle parti le eventuali provvigioni ricevute (art. 8 , L. n. 39/1989).
Chiaramente al cliente interessa sapere della provvigione, se va pagata o meno.
Il caso dovrà essere sottoposto comunque all’avvocato, per una valutazione preliminare.
Questo serve ad evitare cause infondate.
Articolo redatto ad Alpignano da Studio Duchemino il 17 aprile 2024