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Affitto senza ricevuta: quali sono i rischi?

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Affitto senza ricevuta: quali sono i rischi?

Oggi ci occupiamo di affitto senza ricevuta, quando cioè la pigione/canone di locazione viene pagato senza ricevuta.

Si tratta di un fenomeno ancora diffuso.

Il pagamento del canone senza avere una ricevuta dal locatore è un grosso rischio.

Indice

Affitto senza ricevuta: come avviene nella pratica?

Nella pratica, può succedere che pur essendo presente un contratto registrato, le parti si accordino in questo modo.

Il proprietario si reca regolarmente a casa dell’inquilino per prendere l’affitto senza ricevuta.

Il fatto che la cosa avvenga informalmente, può dipendere dai rapporti di amicizia o di fiducia.

Tuttavia, è sempre meglio non fidarsi e farsi dare la ricevuta, soprattutto se la cosa diventa una prassi nel tempo.

Affitto senza ricevuta: quali sono i rischi?

Questa pratica ha dei rischi molto alti.

Il più grave è che non risulterà da nessuna parte un documento da cui risulta il pagamento.

Potrà benissimo succedere, quindi, che il locatore contesti il pagamento più avanti.

In questo caso potrebbe richiederlo di nuovo.

Affitto senza ricevuta: il rischio di sfratto per morosità

Diventa concreto anche il rischio di sfratto per morosità, aggiungendo oltre al danno anche la beffa.

Il conduttore si troverebbe, infatti, ad avere pagato per anni per nulla, perché non risulta nulla.

Lo sfratto per morosità è un’azione che difficilmente si può ostacolare, perché basata su un semplice calcolo aritmetico.

Quali sono i rischi? Cosa succede in tribunale?

Ciò che avviene in tribunale, quindi, potrebbe essere molto negativo.

Chi affitta senza farsi dare una ricevuta firmata dal proprietario, rischia anche in tribunale.

I giudici si attengono al ferreo principio che i pagamenti si possono dimostrare solo con documenti scritti.

Ne è un esempio la recente sentenza Tribunale di Urbino 155/2024.

L’affitto si era protratto per anni, ma il conduttore non è stato in grado di dimostrare alcun pagamento in contanti.

Lo sfratto è stato, quindi, confermato anche nella fase di merito del processo.

Ricordiamo quanto dispone l‘art. 2724 c.c.; per superare i limiti di prova testimoniale, in materia di pagamento, ci vogliono elementi precisi.

Tribunale Nocera Inferiore, Sez. II, 13/03/2017, n. 478 stabilisce che

“il pagamento va provato mediante quietanza scritta e sottoscritta dal creditore: in mancanza, soltanto laddove si dimostri la ricorrenza di una delle situazioni di cui all’art. 2724 c.c., sarà possibile supplire mediante prova orale all’assenza del documento”.

Per evitare spiacevoli inconvenienti nell’affitto senza ricevuta, conviene chiedere una consulenza preventiva.

Articolo redatto ad Alpignano da Studio Duchemino il 23 ottobre 2024

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