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Accessi e passaggi sul fondo altrui: quando non c’è servitù?

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Ci sono casi in cui il passaggio sul fondo altrui non dipende da una servitù: risponde l’avvocato immobiliarista a Torino in merito all’art. 843 c.c., secondo cui

843
Accesso al fondo.
Il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.
Se l’accesso cagiona danno, è dovuta una adeguata indennità.
Il proprietario deve parimenti permettere l’accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l’animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l’accesso consegnando la cosa o l’animale
E’ chiaro che questa disposizione nasce dall’esigenza di garantire un passaggio temporaneo sul fondo altrui, per uno scopo altrettanto temporaneo e contingente. Si tratta di un vero e proprio diritto che va garantito, ma non di una servitù.
A tal proposito ne parla Corte di cassazione civile, sez. II, 2 marzo 2018, n. 5012, secondo cui:
Gli accessi e il passaggio che, ai sensi dell’art. 843 c.c., il proprietario deve consentire al vicino per l’esecuzione delle opere necessarie alla riparazione o manutenzione della cosa propria, dando luogo ad un’obbligazione “propter rem”, non possono determinare la costituzione di una servitù, ma si risolvono in una limitazione legale del diritto del titolare del fondo per una utilità occasionale e transeunte del vicino, avente per contenuto il consenso all’accesso ed al passaggio che il soggetto obbligato è tenuto a prestare.
Si tratta, quindi, di un fenomeno ben diverso dalla servitù. Questo diritto previsto dal codice può essere esercitato dal vicino proprietario, non dal semplice detentore in nome altrui; almeno, così si pronuncia la dottrina da tempo. Alcuni Autori ritengono semplicemente che il proprietario non sia obbligato a qualcosa di particolare, ma commetta illecito se impedisce determinati accessi, che comunque devono essere strettamente necessari e cagionare il minore danno possibile.
La vecchia giurisprudenza degli anni Settante ribadiva già che
occorre che il giudice del merito proceda ad una complessa valutazione della situazione dei luoghi, al fine di accertare se la soluzione prescelta (accesso e passaggio per un determinato fondo altrui) sia l’unica possibile o, tra più soluzioni, sia quella che consente il raggiungimento dello scopo (riparazione o costruzione) con minor sacrificio
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 5 maggio 2018
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