Vai al contenuto

Nota di iscrizione a ruolo: nuovi contenuti per il processo di espropriazione

Sulla base dell’art. 159-bis disp. att. c.p.c. il Ministero della Giustizia specifica il nuovo contenuto previsto ad integrazione dei dati riportati nella nota di iscrizione a ruolo nell’espropriazione. Si riporta il contenuto del provvedimento del 19 marzo 2015:

  Per le procedure di esecuzione forzata su beni immobili:

Importo del precetto;

  Dati identificativi del creditore:
  Per il creditore procedente persona fisica: Cognome, Nome, Codice fiscale,
  Per il creditore procedente persona giuridica: Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria;
  Dati identificativi del difensore della parte che iscrive a ruolo:
  Cognome, Nome, Codice Fiscale;
  Dati identificativi del Debitore:
  Se persona fisica: Cognome, nome, codice fiscale, data di notifica precetto, data di notifica pignoramento;
  Se persona giuridica: Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria, data di notifica precetto data di notifica del pignoramento;
  Dati dei titoli esecutivi:
  Nome Cognome/denominazione del creditore;
  Descrizione del titolo;
  Dati identificativi del bene immobile:
  Indirizzo
  Descrizione del bene;
  Tipo di catasto (Urbano/Terreni), Classe/tipologia (A1,A2, ecc.);
  Identificazione: Sezione, Foglio, particella, subalterno, Graffato (specificando se dati di catasto o denuncia di accatastamento).

Se trattasi di bene immobile sito in Comune ove vige il sistema tavolare: Comune catastale o censuario; numero di partita tavolare (specificando se informatizzata o cartacea). Per i beni siti nei comuni della provincia Autonoma di Bolzano è obbligatoria l’indicazione della particella fondiaria o della particella edilizia e della particella materiale;

  Diritti sul bene immobile:
  Parte (identificazione del debitore), Bene (da scegliere tra quelli già indicati perché sottoposti a pignoramento), o Unità negoziale, diritto (proprietà, abitazione, usufrutto, dell’enfiteuta ecc.), Frazione (xx su xxx).
  Per le procedure di espropriazione mobiliare presso il debitore:
  Importo del precetto;
  Dati identificativi del creditore:
  Per il creditore procedente persona fisica: Cognome, Nome, Codice fiscale,
  Per il creditore procedente persona giuridica: Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria.
  Dati identificativi del Debitore:
  Se persona fisica: Cognome, Nome, codice fiscale, data di notifica precetto;
  Se persona giuridica: Denominazione, CF/PI, categoria, data di notifica precetto;
  Dati identificativi del difensore del difensore della parte che iscrive a ruolo:
  Cognome, Nome, Codice Fiscale;
  Dati identificativi dell’eventuale Custode:
  Cognome, nome, Codice Fiscale;
  Dati dei titoli esecutivi:
  Nome Cognome/denominazione del creditore
  Descrizione del titolo;
  Tipologia del bene (secondo la classificazione già presente in SIECIC)
  Per le procedure di espropriazione mobiliare presso terzi:
  Importo del precetto;
  Data udienza in citazione;
  Dati identificativi del creditore:
  Per il creditore procedente persona fisica: Cognome, nome, Codice fiscale,
  Per il creditore procedente persona giuridica: Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria;
  Dati identificativi del difensore del difensore della parte che iscrive a ruolo:
  Cognome, Nome, Codice Fiscale;
  Dati identificativi del Debitore:
  Se persona fisica: Cognome, nome, codice fiscale, data di notifica precetto;
  Se persona giuridica: Denominazione, CF/PI, Categoria, data notifica precetto;
  Dati identificativi del terzo pignorato:
  Se persona fisica: Cognome, nome, codice fiscale;
  Se persona giuridica: Denominazione, Categoria;
  Dati identificativi del Custode:
  Cognome, nome, Codice Fiscale;
  Dati del titolo esecutivo:
  Nome e Cognome/denominazione del creditore;
  Descrizione del titolo
  Tipologia del bene.
  Qualora si verta in ipotesi di conversione di sequestro in pignoramento, oltre ai dati relativi a ciascun tipo di esecuzione, andranno inseriti i seguenti dati:
  Tribunale che ha emesso la sentenza o del diverso provvedimento su cui si fonda l’istanza di conversione;
  numero del provvedimento;
  data provvedimento;
  importo del credito.
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 26 marzo 2015
Se ti è piaciuto questo articolo, condividilo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Call Now Button