Il Ministero della Giustizia ha emanato una circolare, reperibile al seguente link: http://www.ordineavvocatimilano.it/upload/file/allegati_news/Circ_MinGiust_38550_2015.pdf, nella quale fornisce chiarimenti circa il contributo unificato nell’opposizione e nell’opposizione di terzo all’esecuzione.
Vediamo di cosa si tratta, in breve.
Il primo problema riguarda il contributo unificato della fase incidentale dinnanzi al giudice dell’esecuzione nei casi di opposizione all’esecuzione ex art. 615 II comma c.p.c., ex art. 617 II comma c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi) e nelle opposizioni di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c..
Il secondo problema, invece, riguarda il momento in cui va corrisposto il contributo unificato ex art. 518 comma 6 c.p.c. come novellato.
I) Sul primo punto la circolare, premettendo che in materia di opposizione all’esecuzione (anche di terzo) siamo in presenza di una normale causa di cognizione, essa sottosta al contributo unificato ordinario; ovviamente per l’opposizione agli atti esecutivi, invece, il contributo è fisso e non commisurato al valore dell’esecuzione (cioè della causa). Siccome molti sostengono che il procedimento incidentale prodottosi a partire dal ricorso in opposizione contro un’esecuzione già iniziata costituisca autonomo procedimento, il Ministero precisa che per quelle opposizioni, invece, non è dovuto alcun contributo, considerato che è già dovuto quello per l’esecuzione.
II) Sul secondo problema, cioè l’individuazione del momento in cui vada corrisposto il contributo unificato, viene analizzato l’art. 518, comma VI c.p.c.. La norma stabilisce che
[…] Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione [c.c. 2693; c.p.c. 488, 492, 543, 555; disp. att. c.p.c. 165]. Sino alla scadenza del termine di cui all’articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall’ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore
Il quesito è se il creditore debba pagare il contributo in questo momento esatto, quando deposita i titoli, oppure dopo, quando chiede l’assegnazione somme o la vendita dei beni pignorati. Rifacendosi al Testo Unico delle Spese di Giustizia, il Ministero chiarisce che il contributo va pagato quando si presenta istanza di assegnazione somme, sia perchè il pignoramento potrebbe scadere prima che venga chiesta l’assegnazione, sia perchè il Testo Unico non è stato modificato nell’art. 14 comma I.
Di questo provvedimento ministeriale, peraltro, dà conto l’Ordine degli Avvocati di Milano (http://www.ordineavvocatimilano.it/).
Articolo redatto a Torino il 18 marzo 2015 da Studio Duchemino