Con LR Piemonte 15/12/2014, n. 21 sono stati approvati i provvedimenti di riduzione dei vitalizi ai consiglieri regionali, vista anche la situazione difficile del bilancio. All’art. 2 si prevede:
Art. 2 Rideterminazione del trattamento economico.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, tutti i trattamenti mensili lordi di assegno vitalizio corrisposti ai consiglieri regionali sono ridotti secondo le seguenti percentuali progressive:
2. A coloro che sono titolari di altro assegno vitalizio erogato dal Parlamento italiano o dal Parlamento europeo, si applica un’ulteriore decurtazione del 40 per cento sull’ammontare mensile lordo come risultante dalle riduzioni di cui al comma 1.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai trattamenti mensili lordi delle quote di assegno vitalizio corrisposte agli aventi diritto.
4. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifica alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 “Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali”, alla legge regionale 3 settembre 2001, n. 24“Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali” e alla legge regionale 31 dicembre 2010, n. 27 “Rideterminazione dell’indennità dei Consiglieri regionali”)” le parole “a decorrere dal 1° gennaio 2016” sono sostituite dalle seguenti “a decorrere dal 1° gennaio 2020”.
5. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione per i consiglieri regionali ai quali è corrisposto l’assegno vitalizio mensile e che hanno un reddito di lavoro complessivo annuo inferiore o pari a 18.000,00 euro, come risultante dalla dichiarazione dei redditi o dal CUD dell’anno precedente.
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 15 gennaio 2015