La L 23/12/2014, n. 190, al comma 249 dell’art. 1, stabilisce:
Comma 249
249. Costituisce condizione dell’esercizio in giudizio di un’azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, cui si rinvia per la disciplina del procedimento stesso. Se le parti, con accordo o nel contratto, prevedono la mediazione presso le associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese, la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per l’attivazione dell’azione diretta di cui all’articolo 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
Vediamo di capire di che cosa si tratta.
La norma, anzitutto, prevede la negoziazione assistita nella materia dell’autotrasporto, come condizione di procedibilità. In realtà, ad oggi non pare siano state introdotte particolari norme applicative su questa specifica negoziazione assistita. Le controversie interessate sono quelle di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, rubricato “Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attivita’ di autotrasportatore. (GU n. 6 del 9-1-2006 )”, decreto in vigore dal 24 giugno 2006. Può essere utile, quindi, ricordare il glossario terminologico contenuto nell’art. 2 del decreto sull’autotrasporto, per capire le definizioni dei soggetti e oggetti coinvolti:
2. Definizioni.
1. Ai fini del presente Capo, si intende per:
a) attività di autotrasporto, la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;
b) vettore, l’impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada. Si considera vettore anche l’impresa iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce (2);
c) committente, l’impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore. Si considera committente anche l’impresa iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all’affidamento del trasporto (3);
d) caricatore, l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto;
e) proprietario della merce, l’impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell’attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore;
e-bis) sub-vettore, l’impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale delle persone fìsiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore
Tornando al comma 249) citato, si precisa che è posta come condizione di procedibilità la procedura di negoziazione assistita, secondo la quale alla presenza dei difensori si tenta di trovare una soluzione concordata. Gli avvocati svolgono un ruolo fondamentale. Lo schema è simile a quello previsto in materia matrimoniale/divorzile, del quale abbiamo parlato in altri articoli su questo sito, in particolare qui: https://www.studioduchemino.com//separazione-rapida-indicazioni-operative-ai-comuni-618
Il riferimento, peraltro, al capo II del DL 12/09/2014, n. 132 aiuta a comprendere di quale negoziazione si stia parlando. Le norme del capo II sono queste:
Capo II
Procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocatiArt. 2. Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati
Art. 4. Non accettazione dell’invito e mancato accordo
Art. 5. Esecutività dell’accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione
Art. 7. Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro
Art. 8. Interruzione della prescrizione e della decadenza
In questa sede conviene ricordare anzitutto l’art. 2, con il suo contenuto definitorio della procedura, anche perchè poi indicazioni specifiche, al di là di eventuali decreti ministeriali, vengono forniti solo per la separazione e per il divorzio all’art. 6.
Vediamo, invece, la norma dell’art. 2:
Art. 2. Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati
1. La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo anche ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
1-bis. È fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente.
2. La convenzione di negoziazione deve precisare:
a) il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;b) l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro3. La convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a).
4. La convenzione di negoziazione è redatta, a pena di nullità, in forma scritta.
5. La convenzione è conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati.
6. Gli avvocati certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.
7. È dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all’atto del conferimento dell’incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.
Il fatto che le parti si impegnino a risolvere la controversia mediante una negoziazione in presenza dei legali spiega anche la somiglianza con l’istituto della mediazione, intercambiabile. Infatti, in materia di autotrasporto, qualora le parti con la mediazione civile (avanti le associazioni di categoria) ottengano risultati positivi, quindi una conciliazione che previene la lite, non hanno più l’onere di tentare una soluzione mediante la negoziazione assistita, come prevede la norma. In caso contrario, si ritiene comunque abbiano assolto l’obbligo di legge, previsto a pena di improcedibilità di eventuali cause. La mediazione, quindi, consente di sostituire questo tentativo di negoziazione. La mediazione, tramite i vari organismi accreditati (a Torino è funzionante l’organismo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ma non è l’unico) è già operativa da tempo, ma in questa sede non appare valida e utile, perchè si fa riferimento unicamente a quella davanti alle associazioni di categoria. Mentre per la negoziazione possono presentarsi difficoltà, perchè è istituto relativamente nuovo. E’ un ulteriore incentivo nel senso della mediazione civile, anche se bisognerebbe analizzare nel dettaglio le differenze tra i due istituti. Tuttavia, attenzione: la norma afferma espressamente che l’unica mediazione valida ed intercambiabile è quella presso le associazioni di categoria, cui aderiscono le imprese, quindi c’è veramente da chiarire questo punto a livello istituzionale, per capire se ne verrebbero tagliati fuori gli organismi di mediazione forensi, per esempio. Al fine di rendere sostitutiva la mediazione è, però, necessario, stando alla normativa, che questa procedura sia stata prevista espressamente nell’accordo o nel contratto.
Torniamo, ora, un attimo all’art. 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, aggiunto al decreto nel 2010, il quale recita così:
7-ter. Disposizioni in materia di azione diretta.
1. Il vettore di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore
Tornando al comma 249) citato all’inizio, nell’ultima parte si afferma una circostanza che fa riflettere:
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per l’attivazione dell’azione diretta di cui all’articolo 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286
Ciò parrebbe significare, quindi, che le disposizioni del comma che prevedono la normativa sulla negoziazione assistita o, in alternativa, la mediazione “di settore”, non si applicano per azionare la causa diretta del subvettore contro gli incaricanti. Quella, cioè, definita precisamente nella norma dell’art. 7 ter di cui sopra. Si applicano a tutte le restanti azioni originate in materia di auto-trasporto, ma non a quella diretta ivi prevista.
La legge di stabilità 2015 ha peraltro innovato fortemente la sub-vezione, di cui al decreto 286/2005.
Ad esempio, nel caso in cui anche durante il contratto il vettore affidi incarico ad un sub-vettore, il primo acquisirebbe la posizione del committente ed il sub-vettore ricadrebbe nel divieto di ulteriore sub-trasporto. Sarebbe responsabile anche e principalmente in relazione al fatto di avere verificato la regolarità contributiva del sub-vettore. In sostanza, il vettore incaricato dal committente, dovrebbe controllare la regolarità dell’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, ad opera del soggetto sub-incaricato, prima della stipulazione del contratto, tramite l’acquisizione dal vettore (o dal sub-vettore) dell’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali.
Attendiamo, comunque, nuove indicazioni operative sull’argomento.
Articolo redatto a Torino il 14 gennaio 2015 da Studio Duchemino
Mi domandavo se c’è una ragione per cui nell’articolo si parla solo di autotrasporto quando nella disposizione in vigore dal 1.1.2015 si fa riferimento in generale al trasporto senza specificare se sia di terra o relativo solo alle cose e non anche alle persone.
Grazie
In realtà no, l’interpretazione letterale non consente di ridurre l’ambito al solo auto-trasporto; tuttavia è certamente il caso più frequente. Inoltre, il richiamo (ai fini di limitare l’applicazione della norma) al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e la collocazione del comma 249) all’interno di un contesto normativo che si riferisce primariamente all’autotrasporto, soprattutto nei lavori parlamentari, lascerebbe intendere che la norma è stata “pensata”, a livello di genesi, più che altro per questo ambito.