Con circolare n. 21 del 2014, il Ministero dell’Interno, attuando la normativa, fornisce agli Uffici dello Stato Civile le formule per la cosiddetta separazione rapida. In un precedente articolo ci eravamo occupati delle indicazioni operative inviate ai Comuni per gli adempimenti connessi alla separazione rapida e al divorzio veloce: https://www.studioduchemino.com//separazione-rapida-indicazioni-operative-ai-comuni-618
Vediamo, ora, cosa prevede la circolare. Anzitutto, essa è reperibile a questo indirizzo, sotto forma di file pdf: http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Circolare%20n.%2021%202014.pdf
Le nuove disposizioni introdotte con la legge 162/2014 hanno reso necessario questo intervento. Al fondo di pagina 1 e seguenti di questo documento sono così previste le formule per gli atti in materia di famiglia. Vengono individuate con una numerazione, in particolare la n. 121 ter (accordo di separazione personale), 121 quater (accordo di scioglimento del matrimonio), 121 quinquies (accordo di conferma del consenso), 121 sexies (mancata conferma dell’accordo), 121 septies (accordo di modifica delle condizioni), 138 bis (scioglimento del matrimonio con negoziazione assistita dall’avvocato), 138 ter (scioglimento avanti l’Ufficiale dello Stato Civile), 175 quater (annotazione separazione con negoziazione assistita), 175 quinquies (annotazione separazione avanti l’Ufficiale), gli omologhi 175 sexies e septies per il divorzio.
Per gli avvocati può interessare soprattutto la formula dell’art. 193 ter, la quale si riferisce alla trascrizione dell’accordo trasmesso dai legali. In questa formula, l’Ufficiale dà atto di aver ricevuto da specifici avvocati l’accordo. Ricordiamo anzitutto che esiste un termine stringente per il legale per depositare/trasmettere l’accordo al Comune, a pena di pesanti sanzioni. L’Ufficiale, quindi, dà atto di aver ricevuto detto accordo. Dopodiché l’Ufficiale dà anche atto delle operazioni compiute.
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 13 gennaio 2015