Il 17 novembre 2014 il Ministero di Giustizia pubblica le “circolari di chiarimento e istruzioni su mantenimento uffici” ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 156/2012. Ricordiamo brevemente che l’art. 3 DLT 07/09/2012, n. 156 stabilisce, in merito alla soppressione e sopravvivenza degli Uffici dei Giudici di Pace, che
2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi.
In buona sostanza, era stata data la possibilità, per gli Uffici del Giudice di Pace soppressi, di salvare l’Ufficio a spese dell’Ente locale, a patto che ovviamente l’Ente riuscisse poi a mantenere queste strutture, considerato che il comma 5 della medesima norma prevedeva, come conseguenza, la soppressione, nel caso in cui il Comune richiedente non riuscisse poi a mantenerla
5. Qualora l’ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso con le modalità previste dal comma 3
La soppressione delle sedi distaccate di Tribunale era stata più rapida, mentre nel caso dei Giudici di Pace, indubbiamente troppi, la procedura era un po’ più complessa, ma ormai sta venendo a termine. La legge 148/2011 prevedeva appunto la delega a ridefinire anche tali Uffici, tenuto conto del principio ispiratore, cioè ridurre i giudici di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, prevedendo la possibilità per gli enti locali interessati di chiedere di mantenerli con competenza sui rispettivi territori, anche tramite accorpamento, ma facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia. La stessa delega, per quanto riguarda il Piemonte e Torino, stabiliva la soppressione di diverse sedi di Tribunale, in particolare Acqui Terme, Alba, Casale Monferrato, Mondovì, Pinerolo, Saluzzo, Tortona. Per quanto riguarda i Giudici di Pace, invece, il DLT 07/09/2012, n. 156 sopprime gli Uffici che si trovano al di fuori del circondario del Tribunale di riferimento.
A Torino, in questi giorni, sono in corso le ispezioni per la chiusura di varie realtà locali, tra cui il Giudice di Pace di Moncalieri. Il personale, secondo la legge delega, deve essere riassunto al 50 % presso le sedi vicine di Tribunali e Procure, al 50 %, invece, presso gli Uffici di Giudice di Pace “accorpati”; i magistrati onorari, cioè i Giudici di Pace (non togati) vengono ovviamente riassegnati.
Così, con le tre circolari richiamate, il Ministero procede, quindi, a fornire dettagliate indicazioni su come operare queste importanti trasformazioni, che vedono coinvolti i Comuni i quali abbiano fatto richiesta di mantenere gli Uffici soppressi “a proprie spese”. Vengono così fornite indicazioni, per esempio, sull’utilizzo dei beni mobili (http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_16_1.wp?previsiousPage=homepage&contentId=NEW1097270), sull’organico, sulla vigilanza dell’ufficio. Si ribadisce anche, nello spirito della legge, che nessun lavoratore comunale comandato presso le sedi che i Comuni intendono conservare potrà essere posto economicamente e finanziariamente a carico del Ministero della Giustizia. Insomma, i Comuni dovranno vedersela per conto loro, se proprio intendono mantenere in vita gli Uffici dei Giudici di Pace soppressi.
La tecnica con cui è stata ridisegnata la mappa giudiziaria, specialmente sotto il profilo degli Ufficiali Giudiziari e della sostenibilità di alcune realtà, presenta comunque diverse criticità. Per quanto riguarda i Giudici di Pace a Torino, nel 2013 erano 34, ma il fabbisogno è molto più alto, anche per le accresciute competenze per valore nelle cause civili e per i meccanismi complessi della proroga, che interviene di anno in anno dopo i classici tre mandati di quattro anni. Ma anche le incompatibilità, pur previste per fondate ragioni (l’avvocato non può svolgere funzione di Giudice di Pace nello stesso distretto) creano non poche difficoltà, e a seguito della soppressione di molti uffici è probabile che almeno a Torino aumenteranno i Giudici di Pace. Resta il fatto che ad oggi è data la possibilità, per i Comuni che all’epoca avevano fatto la richiesta, di salvare gli Uffici periferici a proprie spese.
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 18 novembre 2014