Vai al contenuto

Trust non commerciali residenti in Italia: stangata fiscale alle porte

Occorre premettere che il Trust, istituto giuridico di origine anglo-sassone, non ha avuto strada facile nell’ordinamento italiano, anche se di fatto si è imposto nonostante la diversità concettuale dei presupposti del diritto di proprietà di origine romanistica rispetto alla proprietà anglo-sassone.

Una delle maggiori difficoltà era costituita, in materia di tascrizione di atti aventi ad oggetto trasferimento immobiliari, dalla tassatività delle fattispecie ivi previste (cfr. GAZZONI), e gran parte della dottrina si era pronunciata anche contro questa estensione eccezionale della norma. Ad oggi il Trust interno è lecito e parzialmente disciplinato. Una fattispecie particolare è il Trust residente in Italia, titolare di attività non prevalentemente commerciale.

Queste forme di Trust rientrano, fiscalmente, negli Istituti che non producono prevalentemente reddito commerciale e quindi inevitabilmente nella fattispecie di cui all’art. 143 T.U.I.R., che per comodità si riporta qui di seguito:

Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 73è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

Detto questo, è possibile distinguere tra due forme di Trust, quello opaco e quello trasparente. Nel primo, non essendo identificato il beneficiario dei redditi, la imposizione fiscale sui redditi colpisce il Trust “in sè”, nel secondo, invece, essendo individuato il beneficiario, il reddito è tassato in capo al beneficiario. Questo reddito imputato “per trasparenza” ai beneficiari materiali dei redditi del Trust viene considerato “reddito di capitale”, come da previsione di cui all’art. 44, comma 1, lettera g-sexies, T.U.I.R..

Sono redditi di capitale:

[…] g-sexies)  i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’ articolo 73, comma 2, anche se non residenti

Ora, un Trust che gestisce *anche* attività commerciale, oltre che un’attività non profittevole, produce un reddito, ma questo reddito finora non era considerato reddito tassabile, almeno nella misura del 95 %: una grossa esenzione, prevista dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, art. 4, comma 1, lettera q).  Ora, sono soggetti all’imposta sul reddito delle società, a norma dell’art. 73 T.U.I.R., anche:

c)  gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato

Finora, quindi, il meccanismo era questo. Da una parte i dividendi del Trust “opaco” non concorrevano alla formazione del reddito imponibile dell’attività se non nella misura del 5 %, ma poi, nel momento in cui il denaro veniva materialmente distribuito ai beneficiari, non sussisteva, nè sussiste una tassazione ulteriore.

Le cose, però, con il disegno di legge relativo alla Legge di Stabilità 2015 sono certamente destinate a cambiare, in quanto appunto si prevede che l’esclusione dalla tassazione viene portata dal 95 % al 22,26 %. In questo modo i Trust Holding, residenti in Italia, subiranno una fortissima tassazione rispetto a prima, in quanto se potevano essere utilizzati al posto delle Holding di famiglia per la gestione di grossi patrimoni, a causa degli enormi vantaggi fiscali, ora non sconterebbero più tale vantaggio. Non si ritiene, peraltro, che a Torino vi sia una grande diffusione di questo istituto.

 

Articolo redatto a Torino, 12 novembre 2014, da Studio Duchemino

Se ti è piaciuto questo articolo, condividilo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Call Now Button