Parliamo della disdetta contratto locazione seconda scadenza.
E’ una tematica poco trattata, ma bisogna saper come affrontarla.
Questa piccola guida tecnica sulla disdetta seconda scadenza darà alcune indicazioni di base.
Indice
- Disdetta contratto locazione seconda scadenza: la normativa
- Disdetta contratto locazione seconda scadenza: la raccomandata 6 mesi prima
- Disdetta contratto locazione seconda scadenza: la locazione non abitativa
Disdetta contratto locazione seconda scadenza: la normativa
La normativa delle locazioni abitative prevede:
Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.
La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo.
In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione.
In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni (art. 2 comma 1 Legge 09/12/1998, n. 431).
Pare ovvio, quindi, che alla seconda scadenza sia il locatore sia l’inquilino possano decidere se rinnovare con un nuovo canone, oppure se chiudere la vicenda.
Non serve la motivazione
Si capisce che per la disdetta locazione seconda scadenza non è necessario motivare, come invece accade alla prima scadenza.
Alla prima scadenza, infatti, è possibile dare disdetta da parte del locatore solo se si verificano alcune condizioni precise, che sono sempre indicate dalla legge.
Disdetta contratto locazione seconda scadenza: la raccomandata 6 mesi prima
Per ottenere l’effetto o di rinnovare o di negare il rinnovo, è necessario inviare la disdetta almeno 6 mesi prima della scadenza.
E’ stato ritenuto possibile in dottrina abbassare i 6 mesi ad una quantità minore.
Forma libera e disdetta verbale?
La giurisprudenza ha ritenuto che per la disdetta locazione seconda scadenza non sia nemmeno necessaria la raccomandata.
Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 09/06/2016, n. 11808
In tema di contratto di locazione ad uso abitativo, l’art. 2, comma 1, della l. n. 431 del 1998, nel disporre che la disdetta al termine del secondo periodo di durata contrattuale sia effettuata in forma scritta ed inviata a mezzo raccomandata, non ne sanziona l’inosservanza con la nullità, sicché sono ammissibili forme equipollenti purchè idonee ad evidenziare all’altra parte la volontà negoziale, derivandone altresì che, ove all’invio della lettera di disdetta provveda un rappresentante della parte, non è necessario il conferimento al medesimo di un mandato in forma scritta. (Rigetta, App. Brescia, 02/10/2012)
In poche parole, è possibile usare anche una forma di comunicazione libera, essendo sufficiente che raggiunga lo scopo della disdetta.
Chi fosse interessato potrebbe approfondire il concetto di seconda scadenza.
Disdetta contratto locazione seconda scadenza: la locazione non abitativa
L’art. 28 legge Equo Canone prevede che tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza.
Nelle locazioni commerciali, quindi, la disdetta va inviata almeno 1 anno prima.
Articolo redatto ad Alpignano da Studio Duchemino il 17 febbraio 2025
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