Vediamo insieme come togliere il mandato all’agenzia immobiliare.
Ci occuperemo, quindi, di come togliere il mandato quando è in scadenza o anche prima.
Molte persone, infatti, non sono soddisfatte dell’agenzia.
Questo accade soprattutto perché l’agenzia non porta visite, sbaglia il prezzo o fa altri errori e negligenze.
Dobbiamo, quindi, capire come non rinnovare il mandato, a prescindere dal motivo.
E quali siano le conseguenze.
Indice
- Togliere il mandato all’agenzia subito prima della compravendita
- Togliere il mandato all’agenzia prima che scada
- Togliere il mandato all’agenzia per darlo ad un’altra
- Togliere il mandato all’agenzia immobiliare e pagare la penale
- Togliere il mandato all’agenzia immobiliare senza fare nulla
- Conclusione e sintesi: seguire le istruzioni del contratto
Togliere il mandato all’agenzia subito prima della compravendita
Il primo caso è togliere il mandato all’agenzia subito prima che le parti vendano e comprino.
In questo caso è come se venditore e acquirente volessero eludere la provvigione.
Non è detto che sia così, ma è probabile che siano insoddisfatti dell’agenzia.
Tuttavia, arrivano a firmare la vendita anche grazie all’agenzia e al lavoro svolto.
Può accadere anche che siano soddisfatti, ma vogliano appunto non pagare la provvigione per motivi loro.
In questo caso, però, è determinante il momento in cui viene firmato il compromesso, rispetto a quello in cui diventa effettiva la disdetta.
Togliere il mandato all’agenzia prima che scada
Un’ipotesi abbastanza frequente è togliere il mandato all’agenzia prima che arrivi a scadenza.
Solitamente il contratto prevede un termine finale e poi un meccanismo di rinnovo o non rinnovo, a seconda dei casi.
Togliere il mandato prima che scada impedisce all’agenzia di svolgere il lavoro1.
In questi casi è quindi necessario verificare se per caso sia prevista una penale.
Non si tratterebbe certo di una sanzione al cliente.
Ma si tratta solo del prezzo da pagare per togliere il mandato all’agenzia in anticipo.
Togliere il mandato all’agenzia per darlo ad un’altra
Un altro caso abbastanza noto è quando si toglie il mandato per darlo ad un’altra agenzia immobiliare.
Ciò di solito avviene quando una trattativa non va a buon fine.
Come sappiamo, l’ordinamento ammette la cooperazione di più agenzie.
L’art. 1758 c.c. è piuttosto chiaro nello stabilire anche le quote di compenso che devono spartirsi.
In questi casi, quindi, bisogna verificare se l’attività della prima è stata utile.
E’ sempre meglio, comunque, rivolgersi all’avvocato per una consulenza.
Togliere il mandato all’agenzia immobiliare e pagare la penale
Quando è prevista una penale, è necessario fare attenzione a togliere il mandato.
In questi casi, peraltro, è ormai pacifico secondo la Cassazione che la penale non deve essere eccessiva.
Inoltre, essa deve ricollegarsi al lavoro svolto.
Questo avviene sulla falsariga della stessa provvigione, riconosciuta dal codice civile proprio per il lavoro svolto.
La penale eccessiva è stata considerata lecita
Mettiamo in guardia da tutti coloro che si fidano, però, di questa regola.
Non tutti i giudici italiani, infatti, la pensano allo stesso modo.
E’ stata ritenuta valida anche una penale molto alta, anche se non collegata al lavoro svolto:
“hanno ritenuto la legittimità di penali di importo più elevato, vicino al valore della provvigione pattuita, sul presupposto che siffatte pattuizioni abbiano lo scopo, meritevole di tutela, di promuovere gli affari e siano espressione dell’autonomia negoziale; cfr. a titolo esemplificativo, Trib. Ivrea 11.7.2002, n. 302, e Trib. Torino 15.6.2006, Trib. Ivrea 11/7/2005).
Si segnala peraltro che, più recentemente, anche l’AGCM ha ritenuto vessatorie alcune clausole penali per recesso anticipato inserite nei contratti di intermediazione immobiliare, in quanto prevedevano una penale “vicina” alla provvigione -si veda ad esempio il provvedimento n. 25019 del 9 luglio 2014” (Tribunale Milano, Sez. V, Sent., 19/07/2016, n. 9072)
A questo punto, quindi, bisogna fare molta attenzione.
Togliere il mandato all’agenzia immobiliare senza fare nulla
C’è poi un caso particolare, quando si toglie l’incarico senza fare nulla, cioè non coltivandolo.
E’ un comportamento concludente, ma sicuramente manca degli atti da cui si capisce la volontà delle parti.
Attualmente è ritenuto impossibile togliere il mandato senza compiere nulla.
E’ necessario quanto meno un gesto da cui si capisca la volontà di togliere il mandato e non solo di aspettare.
A conferma di questo principio, citiamo Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 06/03/2009) 22/04/2009, n. 9547.
Conclusione e sintesi: seguire le istruzioni del contratto
In tutte le situazioni in cui si vuole togliere il mandato all’agenzia immobiliare, bisogna fare giuste valutazioni.
Spesso è previsto il diritto di recesso, oppure si può far scadere il mandato alla sua scadenza naturale.
Tuttavia, bisogna capire che ci sono sempre conseguenze.
La regola è seguire le istruzioni del contratto alla lettera, inviando nei termini giusti la disdetta, mediante la forma corretta.
E il consiglio di un avvocato può essere determinante per non fare gravi errori.
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 13 dicembre 2024
- Togliere il mandato all’agenzia immobiliare
- Obbligo di rendiconto agli eredi: che fare?
- Negligenza dell’agenzia immobiliare: che cosa fare?
- Se un erede sfrutta la casa, che cosa fare?
- Assistenza immobiliare per stranieri: la guida completa
Questa pagina è stata visualizzata 11 volte.
abitabilità accettazione tacita di eredità affidamento condiviso affidamento dei figli agenzia immobiliare amianto assegno di mantenimento avvocato a Torino avvocato gratis a Torino avvocato gratuito a torino avvocato immobiliarista a Torino causa agenzia immobiliare compromesso condizione sospensiva condominio consulenza legale on line dichiarazione di successione Diritto divisione ereditaria divisione giudiziale gratuito patrocinio imposta di registro infiltrazioni d'acqua locazione mediatore morosità parti comuni preliminare provvigione quota disponibile quota legittima recesso recesso agenzia immobiliare recesso immobiliare responsabilità del notaio riconciliazione dei coniugi risarcimento dei danni rogito notarile separazione separazione a Torino separazione dei coniugi sfratto per morosità studio legale a Torino testamento olografo voltura catastale
- In questi casi solitamente si parla di recesso anticipato. Regole precise riguardano, poi, il recesso nei contratti del consumatore. In tal caso è meglio contattare l’avvocato. ↩︎