Il Governo sta procedendo nell’intrapresa opera di smaltimento del cosiddetto “arretrato civile” delle cause pendenti.
Le stime inquietanti sul numero di processi pendenti hanno indotto ad adottare le classiche “soluzioni privatistiche/privatizzate”, cioè meccanismi e procedimenti in cui alla giustizia erogata dallo Stato tramite i suoi apparati giudiziari si sostituisce un modello di definizione privata della controversia.
Nella materia della famiglia, appare importante analizzare il nuovo istituto dell’accordo chiamato “Convenzione di negoziazione assistita dall’avvocato” ai fini della separazione personale dei coniugi e dello scioglimento del vincolo matrimoniale (divorzio), in quanto tale strumento potrebbe in effetti in alcuni casi accelerare drasticamente i tempi per ottenere il risultato.
Relativamente al decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, che all’art. 6 prevede appunto questa nuova forma di convenzione, è intervenuta la circolare Ministero dell’Interno n. 16/14, che prevede direttive e ordini attuativi nei confronti sia degli avvocati sia dell’Ufficiale di Stato civile.
Premessa la possibilità dei coniugi di procedere con convenzione assistita dall’avvocato, che certifica la medesima con la propria sottoscrizione, tale facoltà non è invece consentita in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci, o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
Sull’avvocato incombe poi un obbligo di comunicazione e trasmissione della convenzione entro 10 giorni, sotto pena di elevatissime sanzioni che probabilmente scoraggeranno l’istituto, invece che favorirne l’utilizzo (si parla di sanzioni fino a € 50.000,00).
Anche l’Ufficiale di Stato Civile è poi tenuto alle registrazioni del caso.
Interesse per il cittadino è conoscere sia la competenza territoriale dell’operazione, sia ovviamente il termine da cui decorrono gli anni 3 previsti come condizione del divorzio. Sotto il primo profilo si deve avere riguardo allo Stato Civile del Comune in cui si è celebrato il matrimonio civile o è trascritto quello concordatario, mentre sotto il secondo profilo la data di decorrenza dei tre anni è quella della certificazione.
Si verificherà nei prossimi mesi l’operatività dell’istituto e la sua efficacia sul campo.
Si può consultare la circolare qui: circolare ministeriale sulla convenzione di separazione assistita
Vedi gli aggiornamenti sulla separazione rapida in questo articolo: https://www.studioduchemino.com//separazione-rapida-indicazioni-operative-ai-comuni-618