Molti si chiedono:”come avviene la riconciliazione dall’avvocato?”.
La riconciliazione avviene quando due coniugi “in lite” si riconciliano. Possono farlo, perché la legge glielo consente.
Quando avviene la crisi familiare, due coniugi si allontanano o per effetto della separazione di fatto o per effetto di una separazione davanti al giudice – consensuale o giudiziale. Ma sono ancora in tempo per riconciliarsi. Si rivolgono spesso all’avvocato con l’intenzione di depositare la separazione con l’avvocato, presso il tribunale, ma poi cambiano idea perché ripensano al rapporto e alla storia. E’ sempre possibile riconciliarsi tra marito e moglie. Non è mai detta l’ultima parola, anche perché nelle questioni familiari i provvedimenti sono sempre temporanei e provvisori (rebus sic stantibus).
Il coniuge potrebbe chiedere la separazione dall’avvocato, ma poi cambiare idea.
Tuttavia, vi sono dei limiti: l’ordinamento richiede serietà perché non al minimo tentativo di ristabilire la convivenza si ha una vera e propria riconciliazione. In altre parole non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale. In poche parole non si può andare a tentativi.
Addirittura la mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati, essendo necessario il rispristino della comunione di vita e d’intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale.
Poi, ovviamente, una volta rimossa la separazione con la riconciliazione, si ripristina automaticamente tra le parti il regime di comunione originariamente adottato, con la sola esclusione degli acquisti effettuati durante il periodo della separazione.
Dal punto di vista patrimoniale, in materia di comunione legale tra i coniugi, la separazione personale costituisce causa di scioglimento della comunione, che è rimossa dalla riconciliazione dei coniugi medesimi, cui segue il ripristino automatico del regime di comunione originariamente adottato, con la sola esclusione degli acquisti effettuati durante il periodo di separazione.
Ricordiamo che la riconciliazione – in questo caso la mancata riconciliazione – è alla base della separazione stessa: se i coniugi non possono riconciliarsi e non ne danno prova nemmeno nell’udienza davanti al presidente del tribunale, la separazione viene inesorabilmente pronunciata.
Alle volte è stata dichiarata improcedibile anche la domanda di divorzio, se c’era in ballo una riconciliazione di tanti anni. Perchè non avrebbe alcun senso sciogliere il matrimonio se i coniugi potendo vivere separati in diverse abitazioni hanno preferito rivivere sotto lo stesso tetto!
Se i coniugi si riconciliano, ciò non esclude che successivamente uno dei due venga meno ai doveri del matrimonio, ad es. all’obbligo di fedeltà, a ciò conseguendo la sentenza di addebito.
In caso di dubbi, è sempre bene contattare l’avvocato per separazione, in modo da avere le idee chiare sulla riconciliazione e sui suoi effetti.
Articolo redatto ad Alpignano e a Torino da Studio Duchemino – staff famiglia, il 27 settembre 2021.