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Comodato d’uso al figlio: miniguida sulle questioni di eredità. L’approfondimento dell’avvocato.

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Partiamo col dire che una questione controversa è il comodato d’uso dell’immobile al figlio.

Il comodato è quando il padre dà ad uno dei figli un immobile gratis, senza chiedere un affitto. Si dice prestito d’uso ed è un contratto gratuito ed è qui che sorgono i problemi. I fratelli potrebbero insorgere contro i genitori dicendo che loro non hanno avuto questo vantaggio, specialmente se poi la questione finisce nell’eredità.

La giurisprudenza ha affrontato l’argomento e ci sono vari spunti.

Anzitutto, le questioni relative al comodato in sè, quindi le controversie che sorgono sul comodato di immobile ad un figlio sono sempre di competenza, almeno tendenzialmente, del tribunale del luogo in cui si trova l’immobile e non di quello dove è morto il genitore (Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 09/06/2020, n. 10936). Questo perchè, come nel caso analizzato dalla sentenza, se uno dei fratelli impugna il comodato ad esempio per violazione del divieto di patti successori stipulati dal genitore defunto con uno dei figli, la questione attiene non all’eredità, ma semplicemente alla validità o nullità del comodato in sè.

Un secondo aspetto che solitamente l’avvocato delle eredità deve chiarire è se il comodato rientra negli immobili da restituire agli eredi o da rimettere nell’eredità secondo il meccanismo della “collazione”, secondo cui le cose donate dal defunto ai figli e a terzi vanno rimesse nell’asse ereditario se ledono la legittima.

La risposta sarà negativa, per il prevalere dell’orientamento giurisprudenziale (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 16/11/2017, n. 27259) secondo cui il comodato ha poco a che vedere con una donazione. Nella donazione il donante perde il bene definitivamente. Nel comodato lo perde solo temporaneamente, perchè nel prestito al figlio è insito il concetto che il figlio prima o poi dovrà restituire l’immobile. Questo orientamento è discutibile, per quanto sia apprezzabile che si fonda su precise distinzioni logiche. In effetti, nella prassi di tutti i giorni notiamo che al figlio viene data la casa per il suo uso personale e della sua famiglia (comodato precario), ma senza “reali” limiti di tempo.

Non è che un genitore, infatti, dà al figlio la casa con l’idea che la vorrà indietro, semmai è esattamente il contrario. Tant’è vero che si è affermata la figura del comodato con termine insito nell’uso per la famiglia, una figura di prestito che pur non avendo un termine formale, cioè una data di fine ultima del contratto, possiede un termine funzionale: finché ci sarà la famiglia la casa è nella disponibilità del figlio. Il termine c’è, sì, ma si presume che la famiglia duri.

Oltretutto, è lo stesso motivo che porta, poi, alla diversa questione in sede di separazione: che succede se il genitore ha dato in comodato l’appartamento al figlio, ma poi questo si separa dalla moglie e nella separazione la casa viene assegnata alla moglie?

Sono domande a cui risponde l’avvocato esperto di successioni ed eredità. Bisogna considerare, infatti, che anche il genitore ha dei diritti di chiedere indietro l’immobile ed è per questo che gli interessi vanno bilanciati.

Se poi il defunto aveva fatto testamento, indicando che dalla sua morte una determinata persona o un figlio avrebbe avuto il comodato di un immobile, bisognerà valutare se era d’accordo col figlio (in tal caso la disposizione è nulla per violazione del divieto di patti successori) oppure se la disposizione testamentaria ha i requisiti formali per essere valida – ad es. testamento olografo, pubblico … – (Cass 4053/1987).

Se un genitore ha deciso di dare, durante la sua vita, uno degli immobili in uso gratuito al figlio è necessario rivolgersi all’avvocato che valuterà il comodato d’uso di immobile al figlio per stabilire anzitutto se è valido, se comporta un vantaggio per il figlio.

Nella successione si discuterà di tutto, anche dei vantaggi che un figlio ha avuto rispetto agli altri.

Solo l’avvocato potrà valutare il comodato al figlio e stabilire se sia valido e trovare una possibile soluzione con gli altri eredi.

Articolo redatto ad Alpignano da Studio Duchemino – settore eredità e successioni – il 14 settembre 2021

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