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Quanto valgono i beni nella divisione ereditaria? Il parere dell’avvocato immobiliarista a Torino

La domanda, che spesso ci si pone, è quanto valgono i beni al momento di dividere il patrimonio ereditario. La risposta è che la valutazione va fatta al momento della divisione.

Perchè, però, rivolgersi all’avvocato per la divisione ereditaria? La divisione di beni in comune con parenti è alquanto complessa, è una operazione che può creare problemi e liti.

Uno degli aspetti su cui si è pronunciata di recente la giurisprudenza riguarda le migliorie sul bene di tutti. Molto spesso durante la vita del defunto uno dei figli apporta migliorie al bene, occupandolo senza titolo o con contratto di comodato. Come si valutano le migliorie?

Valutiamo insieme la vicenda di divisione di beni in comune affrontata da Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 19/11/2019) 28/02/2020, n. 5527.

Nella sentenza si stabilisce, sulla base di un principio base:

nel giudizio di divisione ereditaria di un bene riscontrato non divisibile, le migliorie apportate da uno dei condividenti allo stesso vengono a far parte, per il principio dell’accessione, al bene stesso, con la conseguenza che di esse deve tenersi conto ai fini della stima del bene, nonchè della determinazione delle quote e della liquidazione dei conguagli (12345/1991).

Il bene deve essere valutato tenendo conto delle migliorie per il principio dell’accessione, secondo cui qualcosa che viene incorporato a un bene di altri, diventa parte di quel bene e di proprietà del titolare di quel bene.

La Corte di Cassazione precisa ancora che:

il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l’applicazione dell’art. 1150 c.c. – secondo cui è dovuta un’indennità pari all’aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti – ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per la cosa comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore, affermazione questa che già evidenzia come non vi sia necessaria coincidenza tra l’ammontare delle somme suscettibili di essere richieste a titolo di rimborso e gli effetti sulla stima del bene che le migliorie eseguite possano produrre

Inoltre va ribadito che (cfr. Cass. n. 21223/2014), rientrando nella nozione di migliorie della cosa comune quelle opere che, con trasformazioni o sistemazioni diverse, apportano al bene un aumento di valore, accrescendone il godimento, la produttività e la redditività, senza presentare una propria individualità rispetto alla “res” in cui vanno ad incorporarsi, in relazione a tali interventi il comproprietario che ne sia autore ha titolo per domandare il rimborso solo “pro quota” agli altri condividenti, e non anche, come invece prospettato in ricorso, per l’intero.

In caso di dubbi e liti sulla divisione di beni dell’eredità è sempre bene rivolgersi all’avvocato delle successioni o all’avvocato immobiliarista, per chiarire ogni aspetto complicato di questa materia.

Purtroppo la situazione della comunione, dei beni in comune, può rappresentare motivo di continue liti tra eredi. Nel caso di liti tra eredi bisogna rivolgersi quanto prima all’avvocato, eventualmente anche durante la vita del titolare del patrimonio che un giorno andrà a dividersi.

Tutto questo per tutelarsi al meglio quanto meno da danni economici che potrebbero sopraggiungere alla morte del de cuius.

Articolo redatto ad Alpignano da Studio Duchemino il 22 luglio 2020

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