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Accordo di separazione: che cosa fare se il coniuge non rispetta i patti? La risposta dell’avvocato divorzista a Torino

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Accade spesso che i coniugi decidano di separarsi, attribuendo l’uno a favore dell’altro un immobile come assegno di mantenimento una tantum. Per assegno una tantum si intende quel mantenimento soddisfatto in unica soluzione, con un unico atto di pagamento o altro negozio traslativo.

Ebbene, in questi casi i coniugi verbalizzano davanti al giudice l’accordo e si impegnano a che venga trasferito l’immobile o quota di esso, specialmente l’immobile costitutivo dell’abitazione coniugale.

Tale impegno, come si sa, ha valore solo obbligatorio: ciò significa che la proprietà non passa automaticamente all’altro coniuge, per il solo fatto che v’è stato l’accordo, ma le parti si impegnano a rivolgersi ad un notaio per il rogito (che ha la forma pubblica e consente la trascrizione, ma che costituisce anche l’adempimento di quel patto: è dal notaio, infatti, che passa la proprietà per effetto del consenso dei coniugi).

In alcuni casi questo patto serve ad adempiere l’obbligo di mantenimento dei figli minorenni conviventi con il coniuge affidatario.

Ma che fare nell’ipotesi in cui il coniuge non si rivolga al notaio o rifiuti il trasferimento della sua quota?

In questi casi è bene non lasciare trascorrere troppo tempo e rivolgersi all’avvocato divorzista, che suggerirà la strada da perseguire, considerato che l’ordinamento mette a disposizione un’azione giudiziaria volta a sostituire il consenso del coniuge inadempiente.

In poche parole, all’avvocato servirà solo avere gli estremi del provvedimento di separazione e istruirà di conseguenza la pratica necessaria.

Ricordiamo, infatti, che questo tipo di accordi è perfettamente lecito e attribuisce di solito al figlio direttamente la proprietà dell’immobile promesso, senza che si configuri di per sè una donazione al figlio (che sarebbe soggetta alle regole successorie della collazione e al rispetto della quota legittima degli altri figli).

Dice la Cassazione (Cass. civ., Sez. II, 21/02/2006, n. 3747):

In tema di separazione personale tra coniugi, l’obbligo di mantenimento dei figli minori (ovvero maggiorenni non autosufficienti) può essere legittimamente adempiuto dai genitori mediante un accordo che, in sede di separazione personale o di divorzio, attribuisca direttamente – o impegni il promittente ad attribuire – la proprietà di beni mobili o immobili ai figli, senza che tale accordo (formalmente rientrante nelle previsioni, rispettivamente, degli artt. 155, 158, 711cod. civ. e 4 e 6 della legge n. 898 del 1970, e sostanzialmente costituente applicazione della “regula iuris” di cui all’art. 1322 cod. civ., attesa la indiscutibile meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti) integri gli estremi della liberalità donativa, ma assolvendo esso, di converso, ad una funzione solutorio-compensativa dell’obbligo di mantenimento. Esso, comporta l’immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori abbiano loro attribuito o si siano impegnati ad attribuire”.

E’ fondamentale, quindi, rivolgersi individuando un avvocato a Torino o uno studio legale a Torino che si occupi di separazioni, divorzi, famiglia, minorenni, che possa istruire celermente la pratica, con gli appositi mezzi processuali messi a disposizione (processo veloce e documentale).

Articolo redatto ad Alpignano e a Torino da Studio Duchemino, studio legale a Torino, il 21 gennaio 2020

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