Uno dei problemi che si pone il privato è quando sia possibile recedere dalla mediazione. Definiamo “mediazione” l’intermediazione che si viene a creare tra due soggetti privati grazie all’intervento di un soggetto, il mediatore, che li mette in relazione.
Controversa è la natura della mediazione. Partendo dal codice civile è possibile dire che non è un contratto, ma solo un fatto avente effetti giuridici; secondo altri è un contratto. La ricostruzione della sua natura è importante al fine di stabilire se è possibile il recesso, cioè il “tirarsi indietro” una volta che si è incaricato il mediatore, nel nostro caso l’agente immobiliare.
Cassazione 7630/2002 riconosce che il cliente può recedere dalla mediazione senza incorrere in alcuna conseguenza negativa; questo nasce dal fatto che la mediazione non è un contratto e non esiste un legame giuridico tra agente immobiliare e cliente, a meno che non si tratti della mediazione “atipica” in cui c’è questo rapporto.
Si può recedere anche senza giusta causa, tradizionalmente.
Per aggirare questi principi, la prassi ha introdotto vari tipi di incarichi caratterizzati da clausole che pongono limiti, di fatto, alla facoltà di recesso: penali, clausole che prevedono il pagamento della provvigione anche in caso di recesso oppure se l’affare viene concluso dopo la scadenza.
In ogni caso è sempre bene individuare un avvocato immobiliarista a Torino e contattarlo immediatamente, in quanto la valutazione della singola clausola e del singolo contesto normativo è di vitale importanza per capire se la clausola è valida o meno. Lo Studio Duchemino, che opera anche ad Alpignano, Pianezza, Rivoli, Grugliasco, Collegno, Venaria, Ciriè, Druento, Savonera, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivalta eccetera, fornisce da anni consulenza legale immobiliare anche sul tema delle agenzie immobiliari e del loro operato. Per questo è necessario un avvocato immobiliarista: per capire se la parte si può svincolare facilmente da una clausola che di fatto impone, con tutte le conseguenze del diritto dei consumatori, un vincolo alla facoltà di recesso in una realtà normativa come quella della mediazione in cui tradizionalmente il recesso è considerato libero.
E’ infatti possibilissimo che il cliente rinunci per un certo tempo ad esercitare questa facoltà e ciò sia consacrato nell’incarico. Il problema è capire se la clausola è valida, in quanto se l’incarico non è cessato e si procede con una vendita, si ottiene solo una situazione equivoca nella quale il mediatore potrebbe pretendere comunque la provvigione.
Nemmeno la nomina di un altro successivo mediatore è significativa, proprio perchè ai sensi della legge 39/1989 è possibile la compresenza di più mediatori e quindi è ovvio che la nomina di un nuovo mediatore non toglie l’equivoco se si tratti di un recesso.
Articolo redatto ad Alpignano da Studio Duchemino l’11 settembre 2019