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Separazione a Torino: miniguida dell’avvocato divorzista a Torino sull’abbandono della casa coniugale

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In quest’epoca di crisi della famiglia molte vicende dolorose toccano i coniugi: chi cerca un avvocato esperto di separazioni a Torino lo fa perchè l’esperienza matrimoniale è giunta al termine e lo si comprende quando la “coabitazione” è resa impossibile o la coppia sa che continuando a vivere insieme, ne ricevono un danno anzitutto i figli. Proprio per questo la legge prevede questi elementi come cause sufficienti di separazione.

La prima cosa che l’avvocato della separazione chiarisce al cliente è che la separazione è diversa dal divorzio, agli occhi dell’ordinamento. Il divorzio scioglie il vincolo matrimoniale, mentre la separazione non lo scioglie: chi si separa rimane “marito e moglie”, anche se dopo il provvedimento del presidente del tribunale che autorizza a vivere separati i coniugi non hanno più l’obbligo di fedeltà.

Secondo la giuriprudenza – Cass. civ., sez. , I, 8 maggio 2013, n. 10719  -:

Il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l’onere incombe su chi ha posto in essere l’abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto; tale prova è più rigorosa nell’ipotesi in cui l’allontanamento riguardi pure i figli, dovendosi specificamente ed adeguatamente dimostrare, anche riguardo ad essi, la situazione d’intollerabilità.

Molti clienti chiedono all’avvocato della separazione che fare della casa in affitto. Ricordiamo che secondo la giurisprudenza quando in sede di separazione personale la casa familiare viene assegnata al coniuge non titolare del rapporto di locazione, la cessione del contratto a favore del coniuge assegnatario (che deriva ai sensi dell’art. 6 L. n. 392/78) opera ex lege e determina l’estinzione del rapporto di locazione in capo al coniuge originario conduttore, senza alcuna possibilità di una sua reviviscenza neppure nel caso di abbandono dell’immobile da parte del nuovo conduttore.

Attenzione: molti clienti chiedono all’avvocato se possono abbandonare la casa coniugale, perchè sono esasperati. In questo caso bisogna dire che in tema di separazione personale dei coniugi, l’abbandono della casa familiare non costituisce causa di addebitabilità della separazione quando sia stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto.

Prima di abbandonare la casa coniugale è sempre bene cercare un avvocato per la separazione a Torino e chiedere un consulto prima di doversi poi pentire. Per ulteriori approfondimenti si rimanda qui.

Articolo redatto a Torino e ad Alpignano da Studio Duchemino

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