Oggi ci occupiamo di recesso del consumatore nell’ambito della compravendita immobiliare. Chiedi subito la consulenza on line.
Va premesso che l’avvocato immobiliarista si occupa spesso di trattative immobiliari aventi ad oggetto l’acquisto o la vendita di un immobile tramite agenzia (tecnicamente l’agenzia è il cosiddetto mediatore).
Il rapporto contrattuale con l’agenzia immobiliare è regolato dal contratto di mediazione previsto dal codice civile, il quale stabilisce che la provvigione sia dovuta per l’opera prestata dal mediatore, che consiste solitamente in una serie di trattative per mettere in relazione due soggetti.
Si sa notoriamente che il mediatore ha diritto alla provvigione nel momento stesso in cui le parti addivenga ad un contratto preliminare, cioè al minimo vincolo giuridico possibile che sia azionabile in giudizio.
Non v’è il minimo dubbio che il contratto di mediazione, quindi anche l’incarico firmato dal consumatore venditore o acquirente nei confronti dell’agenzia al fine di vendere o acquistare un immobile, rientri nelle fattispecie del codice del consumo che prevedono una tutela specifica a favore del consumatore. Ricordiamo che ai fini del diritto del consumatore, il consumatore è un soggetto che acquista o vende come attività estranea alla sua professione, mentre per impresa si intende sempre l’agente professionista che agisce all’interno dei contorni della sua attività. Le clausole vessatorie sono di solito predisposte nei confronti del consumatore proprio dal professionista.
In questo caso infatti, al di là della circostanza che si tratta di contratti predisposti su formulario o moduli, è evidente il ruolo che assume il privato nei confronti di un professionista come il mediatore e quindi la sua veste di consumatore é pacifica nel fatto stesso di riferirsi ad una agenzia immobiliare e contemporaneamente di non svolgere attività commerciale professionale.
L’applicazione del codice del consumo implica, come spiega di solito l’avvocato immobiliarista al cliente, un’attenta analisi delle clausole predisposte dal mediatore, ivi compresa la clausola di recesso che sia eventualmente prevista all’interno del regolamento contrattuale e che attribuisca eventualmente una multa penitenziale ovvero una somma da pagare nell’ipotesi di esercizio del diritto di recesso.
Incidentalmente va distinta la caparra penitenziale della multa penitenziale perché la caparra penitenziale é una somma versata prima del diritto di recesso e contemplata proprio alla luce di un eventuale recesso, mentre la multa penitenziale é una somma che viene versata all’atto stesso del recesso, sempre come suo corrispettivo. Entrambe le fattispecie si differenziano rispetto alla clausola penale prevista dal codice civile, la quale ha come funzione quella di risarcire il danno e anche quella di predeterminare il danno causato ad una delle parti.
Il recesso è previsto anzitutto nel codice del consumo ed è una fattispecie di recesso legalmente prevista per l’ipotesi di contratti conclusi al di fuori dei negozi e al di fuori dei locali commerciali. In tal caso il consumatore ha un periodo di tempo di 10 giorni – a norma dell’art. 64 cdc, per recedere dal contratto e senza dover addurre alcun motivo. Quando il consumatore non è correttamente informato del diritto di recesso all’interno del contratto, scattano termini più lunghi, ma non per questo il contratto rimane travolto dalla nullità.
Tuttavia, è importante valutare sempre anche la vessatorietà eventuale di una clausola inserita in un contratto di mediazione da parte dell’agenzia immobiliare in quanto in alcuni casi tali clausole comportano un significativo squilibrio giuridico ai danni del privato avvantaggiando ingiustificatamente l’agenzia immobiliare e senza prevedere a carico dell’agenzia immobiliare un trattamento altrettanto sfavorevole.
La Corte di cassazione con sentenza 17 marzo 2010 numero 6481 ha stabilito infatti che
è abusiva la clausola (nella specie, di un contratto avente ad oggetto un corso professionale) con la quale il consumatore rinuncia alla facoltà di recesso e si assume l’obbligo di corrispondere comunque l’intero importo pattuito, poiché, sanzionando indiscriminatamente il recesso – indipendentemente da un giustificato motivo – riserva al professionista un trattamento differenziato e migliore, in contrasto con i principi contenuti ai nn. 5 e 7 del terzo comma dell’art. 1469 bis c.c., soprattutto ove l’obbligo previsto per il consumatore in caso di recesso non trovi riscontro in un’analoga sanzione a carico del professionista.
In sostanza ha stabilito che si deve ritenere abusiva e vessatoria la clausola con cui l’agente immobiliare impone al privato che vuole vendere o acquistare di rinunciare alla sua facoltà di recesso come consumatore e con la quale impone allo stesso di pagare una somma predeterminata.
Non ha senso, infatti, prevedere un recesso e contemporaneamente una sanzione indiscriminata senza distinguere tra tipi di recesso. Il recesso contemplato dal codice del consumo é esercitato proprio perché il soggetto è stato colto di sorpresa nella negoziazione al di fuori dei locali commerciali e giustificato direttamente dalla legge ed è ingiustificata a sua volta la clausola con cui il mediatore impone il pagamento a tutti i costi di una somma di denaro nell’ipotesi di esercizio del diritto di recesso anche nei casi in cui tale recesso sia ampiamente motivato oltre al fatto che lo sarebbe per effetto del fatto che previsto direttamente dalla legge.
Bisogna quindi attentamente distinguere all’interno di un regolamento contrattuale e in particolare quello predisposto dall’agenzia immobiliare, le clausole che possono risultare invalide fin dall’origine da quelle valide, specialmente se parliamo di diritto di recesso.
Il caso più noto é quello in cui una volta stipulato il contratto con l’agenzia immobiliare il privato decide di recedere dal contratto stipulato fuori dai locali dell’agenzia e di stipulare un nuovo contratto con una nuova agenzia pur in presenza dell’obbligo di esclusiva attribuito a favore della prima agenzia.
Il diritto di recesso deve poter comportare il venir meno del vincolo contrattuale proprio in virtù del fatto che il contratto è stato stipulato fuori dai locali commerciali e quindi in virtù del codice del consumo, quando è la stessa legge a stabilire quindi un diritto e una facoltà che possono essere esercitati.
La previsione del versamento di una somma di denaro a titolo di caparra penitenziale o multa penitenziale deve avere da contraltare la previsione di un altrettanto onere a carico del mediatore, altrimenti può essere seriamente considerata invalida ai sensi del codice del consumo con tutte le conseguenze di legge.
Nell’ipotesi in cui abbiate intenzione di vendere un immobile o di acquistarlo é bene recarsi dall’avvocato immobiliarista individuandone uno a Torino e sottoporgli il testo contrattuale denominato “incarico di mediazione” che il mediatore propone alle parti prima di procedere con le trattative e con la ricerca di un acquirente o venditore e valutare insieme all’avvocato se il testo del contratto contenga eventualmente clausole vessatorie o invalide.
Ricordiamo, infatti, che la mediazione sfugge all’esonero dal codice del consumo previsto per i contratti traslativi della proprietà di immobili, non avendo a che fare con detto trasferimento.
Questo rappresenta una garanzia in più nell’ipotesi in cui si volesse poi recedere dall’incarico e attribuire l’incarico ad altra agenzia.
Nella fattispecie considerata dalla sentenza citata si discuteva in sostanza della rinuncia preventiva dell’allieva al diritto di recesso e dell’obbligo assunto da quest’ultima di pagare all’istituto una somma di denaro nell’ipotesi di recesso.
Tuttavia la Corte di cassazione censura la corte di merito per avere apoditticamente escluso che tale clausola rientrasse nell’ipotesi di violazione del codice del consumo e dell’allora vigente articolo 1469 bis c.c..
E questo perché la corte si era limitata ad escludere dogmaticamente e senza alcuna giustificazione la tipologia di clausola dall’elenco previsto dalla legge, senza operare una valutazione complessiva dello squilibrio contrattuale che si viene a creare con l’introduzione di una clausola di questo tipo.
Il supremo collegio ci insegna quindi che è necessario valutare il testo contrattuale nel suo complesso e soprattutto la clausola vessatoria all’interno del contesto in cui si trova e all’interno dell’equilibrio contrattuale.
Ricordiamo incidentalmente che al giorno d’oggi vige il codice del consumo e che il diritto di recesso del consumatore è previsto dagli articoli 64 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005 numero 206, appunto il codice del consumo.
È evidente che la persona fisica che stipuli con un operatore commerciale un contratto deputato alla soddisfazione di bisogni che esulino dalla propria sfera professionale può sempre recedere dall’accordo senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo entro il termine di 10 giorni lavorativi e ciò è previsto proprio dall’articolo 64 citato e questi giorni lavorativi decorrono dalle date di cui all’articolo 65 del suddetto decreto legislativo.
L’articolo 64 prevede infatti che
1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall’articolo 65, commi 3, 4 e 5.
Il fatto stesso che il codice del consumo preveda che il recesso deve poter essere esser esercitato senza penalità aggiuntive significa che questo diritto non può essere compromesso dall’esistenza di una clausola penale (rectius: penitenziale) prevista per il caso di recesso senza che il giudice debba valutare quindi il complesso di clausole al fine di verificare la vessatorietà di tale situazione giuridica sottostante.
L’esistenza di una clausola penale o di una caparra penitenziale o di una multa penitenziale implica per la parte debole del contratto un indebolimento ulteriore della sua posizione specialmente alla luce del diritto riconosciuto al consumatore di esercitare il recesso senza penalità alcuna.
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 27 gennaio 2019
Ho letto attentamente, mi sfugge un dato, che solitamente viene introdotto come:
“ nel caso di una stipula di contratto di mandato vendita esclusiva con agenzia immobiliare c/o la stessa….esistono o non esistono i tempi per recesso senza penali( non sono avvocato, il mio lavoro e tutt’altro). Ma forse non esiste non so.
Buongiorno, può chiarire il suo dubbio?
Buon giorno,
Vorrei sapere come poter bloccare la vendita di un immobile, spiego a breve, ho fatto un preliminare di acquisto per una villa, che purtroppo mi ha portata a non poter rigirare dopo un anno perché mi sono accorta di abusi e di una mancanza di acquedotto quindi una casa che non ha acqua al di fuori di un pozzo di servitù, per tanto con il mio avvocato siamo andati in mediazione per la restituzione della somma versata, ma i suddetti non ne vogliono sapere di ridarmi indietro una somma importante di 65000€ , quindi mi chiedo come posso bloccargli l’immobile ad una altra vendita affinché mi restituiscano i miei soldi? Grazie
Avrei una domanda in riguardo a come comportarsi. Sono agente immobiliare e tanti clienti vogliono offerte di immobili per telefono, WhatsApp ecc. per velocizzare il processo. Se come il cliente ha diritto di recesso dal incarico di mediazione per 14 giorni, significa che tutto il lavoro che fai in questi primi 14 giorni potrebbe essere in vano. Come potrei tutelarmi in questo senso? Pensavo di mandare al cliente dati concreti del immobile e del proprietario per “aver messo in relazione”, però a questo punto chiaramente dovrei chiedere in anticipo al cliente di specificare che vuole rinunciare al diritto di recesso, nel caso se volesse che inizio subito a lavorare per lui/lei. Secondo lei questa potrebbe essere una soluzione?
In un momento molto critico della mia vita ho firmato un contratto con un’agenzia immobiliare di vendita del mio appartamento. Ora, a distanza di quasi due mesi, ho cambiato idea perché la firma del contratto mi porta ad uno stato ansioso preoccupante, insomma per me è un ulteriore problema che non posso affrontare. Siccome che il contratto è trimestrale quindi scade fra un mese e non ho letto nessuna clausola sul recesso oltre che il pagamento della penale, vorrei conoscere se c’è la possibilità di far valere i mieidiritti diritti. Gra
La sua situazione è molto diffusa. La invitiamo a soffermarsi sul fatto che spesso chi firma è proprio indotto a farlo da persone che senza scrupolo fanno leva sull’instabilità emotiva e sulla situazione di difficoltà. Non vogliamo riferirci, ovviamente, al suo caso nello specifico, ma l’invito è sempre muoversi con un avvocato in ogni fase della compravendita immobiliare: specialmente all’inizio. Non è l’unica persona, infatti, che ha il problema di essere stata indotta a firmare proprio in un momento difficile di vita. Detto questo, se non esiste una clausola penale legata al recesso, la situazione è leggermente più positiva da affrontare, ma consigliamo comunque di fruire del servizio di consulenza personalizzata, in quanto la soluzione dipende da mille fattori e solo l’analisi dei documenti consente risposte sensate e ragionevoli. Inoltre, tenga conto che ogni modulo delle agenzie è diverso, a parte il contenuto standard e non è possibile fare previsioni senza aver letto i documenti. Le consigliamo, pertanto, di compilare il form di consulenza on line e di inviarlo.
Buonasera,
ho stipulato un contratto semestrale di vendita di un immobile con un’agenzia che scade il 31 dicembre. Ho già mandato la disdetta, non essendo contento del servizio. In 4 mesi non mi hanno portato neanche un appuntamento. Inoltre sul contratto non c’è scritta nero su bianco la clausola di rescissione, che mi dicono possa essere elemento di nullità del contratto stesso. Volevo avere da voi gentilmente un parere su entrambi i casi: se il fatto che non abbiano mai portato nessuno può essere un motivo per il recesso immediato e se la mancanza della clausola può portare allo stesso esito. Grazie, Andrea
Che non portino visite non è motivo di nullità, ci mancherebbe. E’ dovuto al prezzo troppo alto, di solito. Per il resto, bisogna analizzare il documento per capire che incidenza ha la mancanza di clausola di recesso, che di per sé non significa praticamente nulla.
Salve io ho stipulato un contratto di compravendita dove ho già dato una caparra x l’acquisto dell’immobile;sul contratto c’è scritta la data massima che deve essere fatto il rogito con il notaio..questa data è passata da alcuni giorni perché problemi con il catasto ,ho diritto di recesso e restituzione magari doppia della caparra e anche l’anticipo dato all’agenzia?? Grazie x la risposta
Buongiorno, attenzione a non confondere il contratto di mediazione con il contratto preliminare sottoscritto insieme alla controparte acquirente o venditrice. Sono due realtà diverse. L’articolo parla espressamente del recesso all’incarico di mediazione. Per ulteriori approfondimenti è necessaria una consulenza specifica.
La mia esclusiva è di 15 mesi quando avevamo pattuito 12 non è nominato il recesso il contratto riporta vari errori e io sono invalida inabilità con un minore e è subentrata un altroa patologia fisica il mio psicoterapeuti con Dell assistente dichiara su carta che sconsiglia fortemente una vendita o un trasloco. Posso quindi recedere dal contratto senza penali?
Buongiorno, ho un contratto con agenzia immobiliare purtroppo causa pandemia non possiamo più vendere perché io lavoro non ci permette di spostarci e dobbiamo trasferire parte dell’attività in magazzino nell’abitazione. Per questi motivi possiamo recedere senza panali? Grazie
Come diciamo sempre, ogni caso è a sè stante, perchè bisogna analizzare ovviamente il contratto, le modalità di conclusione del contratto, le clausole per capire se si può recedere senza penali.
L’unica soluzione, in questi casi, può essere una consulenza legale on line.
STUDIO DUCHEMINO – STAFF IMMOBILI
Buongiorno, ovviamente sul contatto ci sono le penali per recesso anticipato, ma quando abbiamo stipulato il contratto non eravamo in lockdown.
Grazie per eventuale cosulenza online cosa può costare? Grazie
E’ possibile prendere contatto tramite l’apposito form, che va compilato: le verrà fornito immediatamente il costo della consulenza e le istruzioni. Ogni caso è a se stante, specialmente quelli relativi al recesso dall’agenzia immobiliare, per cui è necessario analizzare la documentazione: https://www.studioduchemino.com/consulenza-legale-online/
Buon pomeriggio.
Vorrei sapere se ci sono possibilità di ritirare l’incarico del mediatore senza pagare una penale. E’ scorretto e fa il doppiogioco. E’ possibile appellarsi a qualche cavillo? Abbiamo firmato solo la proposta di acquisto e non il compromesso.
Grazie mille
Antonietta Varricchio
Buongiorno, in queste situazioni solo rivolgendosi direttamente al legale per una consulenza è possibile risolvere il quesito. Non è possibile risolvere un quesito senza una valutazione ponderata e precisa dei documenti, delle clausole e delle trattative. Cordiali saluti
Salve, abbiamo firmato un mandato in esclusiva di vendita di una casa presso una agenzia immobiliare come accordo tra le parti di una separazione consensuale con minori. Purtroppo a causa dell’emergenza coranavirus la condizione economica di entrambi i coniugi é variata ed, emotivamente, a causa di una perdita familiare, é venuta a mancare la serenità della minore all’idea di cambiare casa. Quindi, in accordo consensuale, si é deciso di non vendere più la casa coniugale. I 6 mesi di vincolo scadono verso fino agosto. É possibile recedere dal contratto senza dover pagare la penale?
Buongiorno, il quesito, così come è posto, necessita di un approfondimento legale. La invitiamo, pertanto, a contattare lo STUDIO per un eventuale consulto. Cordiali saluti
buongiorno le espongo il mio problema 3 giorni fa abbiamo firmato a casa nostra un incarico di vendita a un agente immob.
stamani ci ha inviato la copia del contratto e abbiamo notato due clausole non propriamente a noi favorevoli e sono:
il rinnovo automatico dell’incarico di vendita dopo i primi 6 mesi
e una penale del 3%x irrevocalita’ dell’incarico
la mia domanda alla luce piu’ della seconda clausola é:posso avvalermi del diritto di recesso entro i 10 giorni dalla firma del contratto?
ringraziando cordialita
Buongiorno, il suo problema necessita di trattazione legale. La preghiamo di contattare lo studio legale per una consulenza. Cordiali saluti
Buongiorno
lo scorso anno ho dato mandato in esclusa per la vendita della mia casa ad una agenzia immobiliare. Durante il mandato l’agenzia ha fatto visionare il mio immobile a sei, sette persone. In nessun caso mi ha fornito report circa le impressioni dei potenziali clienti, ma si è limitate a contattarmi telefonicamente per accordarsi sui tempi delle visite. Il mandato è scaduto verso metà novembre dello scorso anno. L’agenzia non mi ha lasciato alcun elenco dei nominativi di chi ha visionato il mio immobile nè mi ha restituito i documenti che gli avevo fornito. Nel contratto, tuttavia, è indicata una clausola penale secondo la quale io dovrei comunque il 75% della provvigione anche dopo la scadenza dell’incarico qual’ora decidessi di vendere a persona segnalata dall’agenzia.
Vorrei ora affidare la vendita ad un’altra agenzia, come posso tutelarmi da detta clausola non sapendo di fatto chi ha visionato il mio immobile? Vorrei evitare di pagare la doppia provvigione.
Grazie
Buongiorno, il suo problema necessita di trattazione legale. La preghiamo di contattare lo studio legale per una consulenza. Cordiali saluti
Buongiorno, ieri mattina ho firmato un contratto di vendita di una casa con terreno ed ora leggendo bene il tutto ho notato che devo dare il 2% del valore se recedo entro 30 giorni dal mandato. E possibile avvalersi di questi 10 giorni senza pagare penale? Anche perché io sono stata precipitosa ed ora ci vorrei pensare prima di vendere l’unica casa che ho. Grazie.
Ruscio Giuseppina
Buongiorno, siccome lo schema contrattuale che ha firmato si discosta in modo rilevante da quelli “classici”, le consigliamo di prendere un appuntamento per la valutazione della documentazione.
Cordiali saluti
Ho firmato in data 8 giugno dentro la sede di un’agenzia immobiliare un contratto di vendita in esclusiva per la vendita di un immobile ma valido solo a partire dal 1 luglio. Posso recedere senza penali prima della data se non voglio più vendere ?
Buongiorno, il suo quesito si inquadra nella questione del diritto di recesso dal contratto di mediazione. Le consigliamo di prendere un appuntamento per consulenza telematica. Cordiali saluti
Ho stipulato un contratto in esclusiva con age zia immobiliare per la vendita di appartamento. Nel contratto di mediazione non è prevista alcuna clausola o penalein caso di recesso o disdetta.
Se dovessi recedere per. motivi personali cosa potrebbe pretendere la agenzia?
Grazie e cordiali saluti
Buongiorno, ogni caso è comunque a sè stante, è necessario considerare la documentazione legale nel complesso. Le consigliamo di prendere un appuntamento per una consulenza legale on line, via Skype, Google Meet, Microsoft Teams o per un parere scritto. Cordiali saluti
STUDIO DUCHEMINO
Buongiorno, nel contratto di mediazione stipulato con la mia agenzia, era specificato che non avrei dovuto pagare alcuna provvigione se il prezzo di vendita fosse stato inferiore a una determinata cifra X. Abbiamo recentemente aggiunto sul medesimo contratto la nuova cifra di vendita (inferiore a X) per cui non devo corrispondere provvigioni. Se vendo con un’altra agenzia o invio comunicazione di recesso, rischio di dover pagare penali?
Il caso necessita di una analisi dettagliata, le consigliamo di prendere appuntamento. Cordiali saluti
Salve,
Ho firmato con firma digitale ieri 25 giugno, una proposta irrevocabile di acquisto di un immobile, In maniera frettolosa, nonostante abbia fatto presente più volte all’intermediario che era subordinata al buon esito del mutuo e che io insomma tutti quei soldi cash non gli avevo!!!! L’intermediario se ne usciva fisso col dire che è una prassi, che il mutuo lo danno a prescindere, nonostante ho più volte obbiettato sul fatto che dipendeva dalla concessione del mutuo, mi chiedo il contratto così fatto è valido? O come sostengo io sia stato viziato da una sola volontà di prendere un contratto irrevocabile in maniera da avere il diritto alla provvigione? Posso recedere dal contratto nel caso in cui il mutuo mi vengo rifiutato?
Grz in anticipo
Buongiorno noi abbiamo fatto una proposta direttamente ai proprietari dato ché li conosciamo però la casa e con l’agenzia immobiliare e si farà tutti ii documenti con l’agenzia perro vole ché paghiamo la penale perché noi non siamo andati da loro a vedere la casa. Ribadisco ché si farà ii documenti necessari con agenzia noi dovremmo pagare il 3 %del valore del immobile piu la penale e giusto se e cosi lasciamo perdere perché voglio 4 mila euro
Le consigliamo vivamente di fissare un appuntamento per la consulenza legale, perchè queste situazioni rappresentano un rischio.
Cordiali saluti
Buongiorno,
nell’incarico di mediazione va inserita una multa per il recesso? Se non c’è, è valida la clausola che obbliga a pagare l’intero corrispettivo di mediazione sia in caso di recesso, sia in caso di conclusione del mandato senza vendita dell’immobile, anche se espressamente approvate? Grazie in anticipo.
Buongiorno, la provvigione del mediatore ha sempre come presupposto che sia concluso un affare. E’ bene, quindi, prestare sempre attenzione al nomen juris attribuito alla clausola o all’istituto giuridico.
Buongiorno,
Ho firmato il mandato nell’ufficio dell’agente immobiliare, per legge non posso recedere in nessun modo? Se non è possibile a che penale andrei incontro?
Vi ringrazio anticipatamente.
Distinti saluti.
Diciamo sempre che in questi casi bisogna rivolgersi ad un avvocato immobiliarista non per niente: ogni contratto è a se stante, ad esempio la penale viene spesso modulata a seconda delle esigenze.
Buongiorno, ho dato mandato di 6 mesi ad una agenzia immobiliare per la vendita della mia casa, in questo periodo, covid, di fortissimo stress.
Ora però vorrei recedere dal mandato anche se c’è scritto nel contratto che dovrei pagare una penale del 90% dell’importo della casa. C’è una soluzione o sono costretta a pagare?
Grazie
Buongiorno, in questi casi consigliamo sempre di aprire una negoziazione assistita per cercare di trovare un accordo, basandosi soprattutto su clausole e modalità del contratto che lascino qualche spiraglio.
Cordiali saluti
Salve Buongiorno, poco meno di un mese fa ho fatto una proposta vincolata al mutuo, che poi successivamente è stata accettata per un immobile che avevo valutato insieme a degli accessori che aveva tipo tenda parasole automatica, porta scorrevole in vetro, impianto luci led cucina e controsoffitto.. e mi ero fatto includere nella proposta cucina completa di arredo e penisola e cabine armadio..Ora a proposta accettata, i proprietari se ne escono che tutti gli accessori tipo la porta, se non la pago la portano via, L impianto luci a led anche idem.. a mio avviso stanno cercando di spillare ulteriori soldi per pertinenze o accessori come meglio dire che non fanno parte di mobilia.. e vorrebbero smontare qualsiasi cosa che secondo loro non è pertinente alla proposta e alla mobilia inclusa.. ma se in fase di proposta non hanno specificato che avrebbero portato via nulla.. come si fa a portare via porte impianto luci o altro se neanche nell annuncio era specificato, L agenzia non lo sapeva ne L ha fatto presente.. io in fase di proposta ho valutato L immobile per come L ho visto nell annuncio è in quello stato.. posso tutelarmi in qualche modo? Posso recesere dalla proposta anche se nn ho ancora L esito de mutuo per giusta causa o giustificato motivo? Il codice civile mi tutela o rischio che a rogito non trovo neanche sanitari o lampadine visto che è quello anche che hanno minacciato i proprietari???
Buongiorno,
il quesito che lei pone riguarda la natura “pertinenziale” o meno di arredi e suppellettili. Non è possibile tramite il forum fornire risposte legali e consulti. Si può solo indicare in via generale che secondo la giurisprudenza arredi e suppellettili potrebbero costituire pertinenze, secondo una valutazione che di volta in volta fa fatta in concreto, qualora essi siano destinati oggettivamente e soggettivamente (dal venditore) a servire all’immobile in modo stabile e duraturo. Ad es. non lo sono due specchiere nel caso descritto da Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 14/05/2019, n. 12731, che esclude tendenzialmente che gli arredi “si trasferiscano” insieme al bene principale, specialmente qualora tale volontà non emerga in modo chiaro.
Qualora avesse bisogno di una consulenza precisa sul suo caso, le consigliamo di contattare lo Studio legale, tramite gli appositi canali e form, in quanto ogni caso rimane a se stante e solo l’analisi dei documenti e dei fatti specifici può condurre ad una risposta certa.
STUDIO DUCHEMINO
Buongiorno, io ho firmato un incarico alla vendita, ma l’ho fatto nell’agenzia non a casa (anche se sul contratto non è scritto dove ho firmato) posso esercitare il diritto di ripensamento avvalendomi dell’articolo 64?
grazie mille
Buongiorno, bisognerebbe vedere i documenti in questione. Le consigliamo di prendere un appuntamento. Cordiali saluti
Posso avere questa informazione? I miei genitori anziani a fine agosto hanno sottoscritto in contratto di mediazione per vendere l’alloggio dove abitano. Dopo quindici giorni hanno mandato una raccomandata con ricevuta di ritorno all’agenzia immobiliare per poter esercitare il recesso per giusta causa. La giusta causa sono le peggiorate condizioni di salute di mio papà, Abbiamo chiamato l’agenzia immobiliare comunicando che sarebbe arrivata la raccomandata. L’agenzia immobiliare non ha ritirato la raccomandata e ci è tornata indietro. Sono andata personalmente a parlare con l’agenzia, la quale non vuole nemmeno sapere quale sia la giusta causa e mi chiede di far sottoscrivere ai miei una sospensione del mandato.Noi abbiamo certificati medici dai quali si riscontra un principio di demenza senile, mio padre fa fatica a ricordare. Puo’ l’agenzia rifiutare di ritirare la raccomandata? Cosa possiamo farwe per esercitare tale diritto senza incorrere in penali? Grazie mille.
Patrizia Garofalo
Buongiorno, il suo caso necessita di consulenza legale specifica. Consideri, infatti, che la tematica del recesso non ha nulla a che vedere con la risoluzione del contratto, con la rescissione, con l’annullamento o con tutti gli istituti che presuppongono in un modo o nell’altro la volontà delle parti intesa come consenso. Il recesso, invece, prescinde sempre da veri motivi, in quanto in questi casi è esercitabile per il fatto stesso che si è concluso un contratto del consumatore. La tematica tuttavia è sufficientemente complessa da non potere essere trattata qui.
salve ho firmato un incarico di mediazione il 07/01/2021 per vendere come privato un immobile, diritto di recesso 14 gg. Passati i 14 gg ,nel contratto di incarico c’è una clausola penale che recita : penale pari all’ 1% della provvigione sopra pattuita ect ect : chiedo cortesemente se la percentuale viene calcolata nel seguente modo : 1% su che cosa? se io non vendo più! oppure 1% come penale su vendita 200.000,00 sarebbe provvigione 2% pattuita quindi 4.000,00 penale 1% 400,00 EURO o mi sfugge qualche cosa….grazie mille
Buongiorno, come spesso diciamo non possiamo fornire risposte sul singolo caso specifico. Possiamo solo dire che in generale nella modulistica si prevede una penale come percentuale di una provvigione teorica o virtuale (quindi anche nel caso di mancata vendita). D’altronde non potrebbe essere diversamente, in quanto nella maggior parte dei casi le penali vengono pattuite proprio per i casi in cui l’agenzia non può/non riesce ad espletare il mandato ricevuto.
Salve. Cosa succede se la parte venditrice avendo conferito mandato di esclusiva ad agenzia 1 con clausula di penale per recesso e per conferimento incarico ad altri terzi, venga difatti ricevuta una proposta di acquisto da agenzia 2 (perché quella agenzia 2 ha un mandato per altro immobile nello stesso stabile ) ? Chi dovrebbe percepire la provvigione?(agenzia 1 la pretende) Ha senso pagare penale ad agenzia 1? O ha più senso negoziare provvigione (50/50 o simile?). È sbagliato firmare la proposta di acquisto (per non perderla) ?
E’ evidente che il caso rientra nell’ipotesi dell’art. 1758 c.c., tuttavia la valutazione del caso specifico necessita per forza di capire come sono andati i fatti e quindi di una consulenza legale specifica, non potendosi qui che fornire solo delle indicazioni generali sull’argomento.
Buonasera,
4 giorni fà presso casa nostra abbiamo sottoscritto un incarico di mediazione per vendita immobiliare.
Alcuni dettagli operativi dei giorni successivi ci hanno portato a voler esercitare il diritto di recesso.
Nel contratto è riportato che il consumatore ha diritto di recesso entro il termine di quattordici giorni lavorativi dalla data di accettazione del conferimento di incarico, ove non sottoscritto nella sede del professionista.
Noi non ci siamo mai recati in agenzia e solo ora ci accorgiamo che il venditore nel documento ha indi cato “presso i locali di via xy” in data, etc..
Può questo essere un ostacolo?
Grazie mille.
Buongiorno, come spesso succede, viene indicato come luogo di sottoscrizione il locale dell’agenzia. Purtroppo non è facile, poi, dimostrare che si tratta di un falso. Al giorno d’oggi è veramente difficile muoversi nell’ambito del commercio senza l’ausilio “preventivo” di un avvocato. In questo periodo di Covid19 abbiamo diverse segnalazioni in merito a problemi di questo tipo, in quanto la gente non si sposta più da casa e sottoscrive a distanza, incappando poi in questo genere di difficoltà. Il recesso, in generale, è operativo solo nei contratti a distanza.
LO STAFF – DIVISIONE CIVILE – STUDIO DUCHEMINO
Buongiorno. Il 18 gennaio ho firmato in agenzia immobiliare un contratto di incarico esclusivo valido per 8 mesi per ricerca e intermediazione di una casa. Nel contratto sono riportati gli obblighi del consulente tra cui curare la mediazione e ricercare la casa in base alle mie richieste, impegnadosi ad aggiornarci sulla loro attività di ricerca di immobili. Dopo 3 mesi e dopo avermi fatto visionere 4 case in tutto, mi sono ritrovata io, a segnalare gli immobili a loro e non il contrario. Il loro impegno non lo ritengo sufficiente. Non sono affatto soddisfatta e reputo non stiano rispettando l’accordo a pieno e quindi vorrei revocare il contratto, arrangiandomi per conto mio (anche perché tra qualche mese dovrei a mia volta lasciare l’immobile e quindi ho una certa urgenza di trovare casa). Dal momento che mancano ancora 4 mesi, ed è chiaramente scritto nel contratto che dovrei pagare 1% a titolo di penale, se appunto recedo oppure se concludo affare con altra agenzia . Chiedo: 1% rispetto a cosa? Rispetto al compenso di mediazione ? Potrebbe essere una clausola vessatoria? Sono loro che non stanno rispettando gli accordi, non io! Grazie! Io a questo punto preferisco arrangiarmi e non essere più vincolati a loro.
Buona sera ,ho firmato con l’agente immobiliare il 19 Giugno 2020 ,che ho rinnovato x altri sei mesi. Secondo me i sei mesi dovrebbero terminare alla data della firma il 19 Giugno 2021 e non il 31 Giugno come ora ho notato .Mi chiedo perché l’agenzia immobiliare si è presa più di 6 mesi ? Inoltre in tutti questi mesi non mi ha mai portato nessuno. Mi avvisa che tra 2 gg. mi porta un cliente e all’ultimo momento di solito chiamo io per la conferma mi dice che il cliente non viene, ora dovrebbe venire un cliente tra 2 gg.ma ho i miei dubbi, nel frattempo ho fatto dei lavori dato che manca spesso l’acqua, ho messo cisterna da 500 litri e autoclave e un galleggiante nel pozzetto in quanto nell’ultimo periodo il cortile si riempie d’acqua, dato che il clima è cambiato, ho contattato l’agenzia immobiliare che i lavori fatti nel frattempo sono a parte ,tenga presente che mi ha fatto scendere di prezzo di 21 mila euro, dicendomi che non c’erano clienti per il problema del prezzo, ma non è cambiato nulla .Ora le chiedo se io ho firmato il 19 Giugno 2020 e rinnovato per altri 6 mesi ,il contratto termina il 19 Giugno 2021 e non il 31 Giugno 2021 .Mi può dire qualcosa in merito? Anche xché con l’altra agenzia immobiliare avevo firmato il 9 Dicembre e il 9 Giugno è scaduto inviando raccomandata con ricevuta di ritorno. La ringrazio anticipatamente.
Buongiorno, vorrei sapere come e quali siano le clausole per recedere senza il pagamento della penale dal contratto di mediazione conferito ad un’agenzia avente una politica eccessivamente aggressiva (Tempocasa) quasi paragonabile a stalkeraggio (SI PIAZZANO SOTTO CASA SENZA APPUNATAMENTO, CHIAMATE AD OGNI ORARIO ED ALTRETTANTI SMS QUALORA NON SI RIESCA A RISPONDERE PERCHE’ IN ORARIO LAVORATIVO, AFFISSIONE DI CARTELLI DI VENDITA SENZA AVVISO NE’ PERMESSO ECC.); soprattutto vorrei sapere come poter rifiutare eventuali proposte fatte da potenziali acquirenti visto che il contratto quasi obbliga l’accettazione delle proposte confacenti alla cifra pattuita e riportata in contratto.
Potrei attendere la naturale scadenza del mandato, ma vi è riportato sul contratto l’impossibilità a rifiutarsi in modo perpetrato a far visionare l’immobile e fissare appuntamenti.
Inoltre non si stanno impegnando a far visionare alla sottoscritta immobili come da accordi, in quanto la vendita della casa in cui abito ora è subordinata al trovare altra sistemazione in cui trasferirmi.
In sostanza non mi piace il modo di lavorare di questi agenti e vorrei liberarmene senza penale. Come posso fare?
Buongiorno Sig.ra Stefania. I consigli che si possono dare su un forum sono necessariamente generici, privi di un collegamento preciso alla situazione esposta, che andrebbe analizzata da un avvocato. Le agenzie immobiliari godono di un regime vantaggioso in quanto possono ottenere provvigione/penale anche solo con un principio di attività. Per capire se nel suo caso ci sono scappatoie è necessario valutare la documentazione. Cordiali saluti
STUDIO DUCHEMINO (settore immobiliare)
Buongiorno ho fatto un contratto con una agenzia immobiliare preliminare ho visto alloggio ho deciso di prenderlo come e il contratto .3giorni fa hanno chiesto i soldi per la registrazione ,il contratto ,fatto appuntamento con notaio e banca.Adesso mi stanno dicendo che la casa a dei mobili dentro e se voglio quella data devo accettare i mobili in casa ..se no devo cambiare la data.(la casa e stata vincolata con mutuo per 5mese , proviene dalla una successione non fata bene .)Che si succede se mi ritiro dal contratto?Devo pagare io ho mi deve dare la agenzia immobiliare qualcosa? Quanto tempo ho per legge di ritirate un contratto?( firmato con agenzia 3giorni fa per registrazione)
Il suo quesito richiede, secondo noi, una trattazione privata tramite la consulenza on line.
Può prendere appuntamento semplicemente cliccando l’apposito pulsante.
In generale, ma è un discorso che non attiene esclusivamente e specificamente al suo caso, ricordiamo sempre che l’inadempimento per comportare una risoluzione (scioglimento del contratto) deve essere di una certa gravità e non basta “qualunque” mancata aspettativa.
STUDIO DUCHEMINO – settore immobiliare
Buongiorno, purtroppo la sua situazione necessita di una consulenza specifica; può accedere al canale di consulenza premendo il bottone “consulenza online”. STAFF STUDIO DUCHEMINO – settore civile
Grazie mille.
Buongiorno, nel caso di un immobile in comproprietà si può ritenere valido un mandato firmato solo da uno dei proprietari o lo si ritiene nullo?
Non vi sono forme di nullità per questo caso. E’, infatti, ammessa nel sistema la vendita di beni altrui (sul presupposto che il comproprietario avrebbe modo di far pervenire il consenso degli altri comproprietari entro il giorno della vendita). In ogni caso, la mediazone atipica o il mandato a vendere o acquistare vive di vita propria.
STUDIO DUCHEMINO – LO STAFF – SETTORE IMMOBILIARE
Buongiorno,
ho un contratto con un’agenzia immbiliare che a parer mio non si e comportata bene, e non ha adempito a tutti gli obblighi scritti sul contratto.
In particolare mi riferisco all’obbligo di informarmi tempestivamente per via telefonica quando fissa un appuntamento, clausola presente sul contratto che mi ha fatto firmare.
Tale clausola non è stata rispettata poichè essendo in malattia mi trovavo a letto a casa, quando sento aprire la porta (poichè gli avevo lasciato le chiavi per fare le visite) ed era l’incaricato dell’agenzia che voleva fare uan visita.
L’incaricato si è scusato ed ha amesso che non mi aveva avvertito, io accetto le sue scuse ma mi vedo costretto a perdere a fiducia nei confronti dell’agenzia.
In questo caso posso chiedere il recesso immediato del contratto per giusta causa senza incorrere in penali? Se si come procedere?
Grazie
Buongiorno, si capisce che è una situazione imbarazzante. Non è possibile fornire consulenze specifiche, ma ci si deve limitare a ricordare che in Italia l’inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive (come potrebbe essere un mandato ad agenzia – cd mediazione atipica), deve rivestire una non scarsa importanza. Dare le chiavi è sempre sconsigliato, per mille ragioni.
Bisogna valutare se si tratta di un inadempimento grave oppure no, ma questa è attività riservata al magistrato, qualora la questione fosse portata alla sua attenzione.
Cordiali saluti
STUDIO DUCHEMINO – STAFF IMMOBILI
Dovendo vendere un immobile, ho conferito ad l’incarico a vendere ad una Agenzia immobiliare che nella clausola “durata dell’incarico” ha scritto che “il presente incarico decorre da oggi sino alla vendita e che esso è tacitamente rinnovato per uguale periodo salvo disdetta con lettera raccomandata 15 giorni prima della scadenza. Vorrei sapere quando potrei dare la disdetta all’incarico. Grazie
Le abbiamo risposto in privato. Cordiali saluti
STUDIO DUCHEMINO
Qualora il contratto di mediazione sia firmato da un solo soggetto, ma i proprietari della casa (che intendono vendere) siano due, il contratto è valido o necessita di entrambe le firme?
E’ difficile che un negozio del genere (un contratto) non sia valido, potendo sempre il tutto essere ratificato dall’altro proprietario in un secondo momento. Per maggiori chiarimenti sulla sua specifica situazione è però meglio che fruisca del servizio di consulenza legale on line.
STUDIO DUCHEMINO – STAFF IMMOBILI
Ma qualora i venditori volessero rescindere il contratto dopo 20 giorni dalla sottoscrizione, il fatto che sia firmato da un solo proprietario potrebbe portare all’invalidità dell’atto e quindi al mancato pagamento della penale?
Gentilissimi, novembre 2021 ho firmato una proposta di acquisto immobile, sulla quale ho concordato e scritto che l’atto notarile deve avvenire entro il 30.11.2022.
La scorsa settimana mi sono accorta che la data è stata anticipata al 30.09.22 e che la variazione è stata siglata dall’agente immobiliare e dal proprietario dell’immobile che ho acquistato. Io non ne sapevo nulla e non ho firmato nessuna modifica. Questo è una giusta causa per annullare tale contratto? Da ignorante in materia mi perdo fra gli artt. Del c.c.
Buongiorno, crediamo che nel suo caso, trattandosi di un caso delicato, sia necessaria una consulenza. Può contattarci direttamente tramite l’apposito pulsante. Saluti
STUDIO DUCHEMINO – STAFF IMMOBILI