La nota vicenda, accaduta presso l’Eurospin di Susa, nel torinese, induce una riflessione. Stando alle informazioni giornalistiche, una lavoratrice rifiutava di lavorare il giorno di San Silvestro e veniva trasferita a 100 km di distanza per una settimana.
Lo Studio Duchemino affronta da anni la questione del trasferimento del lavoratore. Come avviene? Quali sono le regole che lo disciplinano?
La prassi di diritto del lavoro conosce un fenomeno abbastanza diffuso. Il trasferimento del lavoratore seguito poi dal licenziamento per giusta causa, nell’ipotesi non inverosimile che il lavoratore rifiuti di prendere servizio nella nuova sede. La legge prevede limiti al trasferimento del lavoratore e quindi all’impugnabilità; limiti confinati, ovviamente, ai casi di atto unilaterale del datore di lavoro e non quando il lavoratore fosse consenziente (Trib. Torino Sez. lavoro, 14/09/2017). Il penultimo comma dell’art. 2103 cod. civ. dispone che
Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovateragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il lavoratore trasferito si deve rivolgere il prima possibile all’avvocato del lavoro a Torino. L’avvocato del lavoro richiederà subito eventuali motivazioni, che devono essere messe per iscritto.
Il trasferimento ritenuto illegittimo può essere impugnato dall’avvocato del lavoro innanzi il giudice del lavoro di Torino. E’ fondamentale agire con tempestività, per evitare eventuali danni.
La mancanza parziale delle motivazioni rende illegittimo il trasferimento del lavoratore. Ricordiamo, infatti, che secondo la Corte di Cassazione (sentenza 18178/2017):
Il provvedimento del datore di lavoro avente ad oggetto il trasferimento di sede di un lavoratore, non adeguatamente giustificato ex art. 2103 c.c., è nullo ed integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, con la conseguenza che la mancata ottemperanza allo stesso provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di un’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti, non potendosi ritenere che sussista una presunzione di legittimità dei provvedimenti aziendali che imponga l’ottemperanza agli stessi fino ad un contrario accertamento in giudizio.
E’ evidente che il datore di lavoro convenuto in giudizio dall’avvocato del lavoratore per l’accertamento della illegittimità dell’adottato provvedimento di trasferimento del prestatore, è tenuto a provare la sussistenza della ragione tecnica organizzativa addotta a giustificazione del trasferimento. In difetto va accolto il ricorso proposto dal lavoratore.
E’ bene rivolgersi, quindi, se si è destinatari di un atto di trasferimento che si sospetta di illegittimità, ad un avvocato del lavoro a Torino, in modo da impedire abusi del datore di lavoro. Il trasferimento, infatti, anche per coloro che assistono parenti invalidi, è spesso una ritorsione verso il lavoratore e come tale va trattato. Specialmente considerando, poi, che (Cass. 2143/2017):
Il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità ambientale non ha natura disciplinare, trovando la sua ragione nelle esigenze tecniche, organizzative e produttive di cui all’art. 2103 c.c., ed è subordinato ad una valutazione discrezionale dei fatti che fanno ritenere nociva, per il prestigio ed il buon andamento dell’ufficio, l’ulteriore permanenza dell’impiegato in una determinata sede.
Lo Studio Duchemino è attivo da anni come avvocato del lavoro a Torino, prestando sia consulenza stragiudiziale in materia di trasferimento, licenziamento, sanzioni disciplinari, differenze retributive, demansionamento, mobbing e ogni altra vicenda che possa colpire l’azienda o il lavoratore.
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 29 dicembre 2017