Si ritorna a parlare di questo spinoso argomento. Il cane che morde una terza persona che tipo di responsabilità implica nel padrone/proprietario del cane?
La risposta è nell’art. 2052 cod. civ.:
c.c. art. 2052. Danno cagionato da animali.
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
Come ricorda anche una consolidata giurisprudenza, arricchita di recente da una ordinanza della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 19-07-2017) 30-11-2017, n. 28652),
ai sensi dell’art. 2052 c.c., la responsabilità dei proprietari dell’animale è presunta, fondata non sulla colpa ma sul rapporto di fatto con l’animale, di guisa che il proprietario risponde in ogni caso e in toto per i danni cagionati al terzo, a meno che non dia la prova del fortuito. Se la prova non è fornita, il giudice deve condannare il proprietario dell’animale ai danni per l’intero (Cass., 3, n. 6454 del 19/3/2007; Cass., 3, n. 7260 del 22/3/2013; Cass., 3, n. 17091 del 28/7/2014; Cass., 3, n. 10402 del 20/5/2016).
Ciò significa, in sostanza, che la causa di responsabilità del padrone risiede sempre in via presuntiva nel rapporto di custodia del cane. Il potere di fatto sull’animale implica la responsabilità presunta, salvo ovviamente che il proprietario possa dimostrare in qualche modo il caso fortuito. L’evento imprevedibile e inevitabile non può sussistere in determinate situazioni fattuali nelle quali è insito automaticamente un rapporto di custodia che lo esclude. Nel caso di specie, ad esempio, era presente la nonna del bambino azzannato:
il comportamento della nonna era stato tenuto in un contesto autorizzativo, in presenza della comproprietaria dell’animale che non l’aveva preavvertita del potenziale pericolo, sì da doversi escludere l’imprevedibilità ed inevitabilità dell’evento integrante il fortuito.
Colui che incorre in una vicenda del genere, sia esso vittima o danneggiante, ha l’onere di recarsi presso lo Studio legale e verificare insieme all’avvocato esperto di risarcimento dei danni e responsabilità civile i profili di una eventuale responsabilità, tenendo in considerazione questo principio presuntivo basato sul rapporto diretto tra padrone e animale.
Lo Studio Duchemino, da anni attivo nelle cause di risarcimento dei danni, offre la propria consulenza previo appuntamento per analizzare i casi di responsabilità per danni causati da animali.
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 7 dicembre 2017