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Titoli e denaro: per donarli è necessario l’atto pubblico

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Salvo che non si tratti di somme di modico valore, la donazione di titoli mobiliari o di denaro tramite bonifico o bancogiro va eseguita mediante un atto pubblico di donazione (davanti al notaio), altrimenti è nulla. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 18-07-2017) 27-07-2017, n. 18725 -, distinguendo tra donazione e liberalità indiretta.

Tradizionalmente la donazione, con cui si arricchisce il patrimonio altrui per spirito di liberalità, va fatta con forma pubblica, come stabilito dal codice civile. I riferimenti sono diversi, soprattutto l’art. 783 cod. civ., che esonera dalla forma pubblica le donazioni di modico valore e la legge notarile che impedisce ai contraenti di rinunciare alla forma solenne, con la presenza di due testimoni.

Questo meccanismo, che serve ad evitare abusi, non può essere aggirato secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nell’ipotesi di bancogiro bancario, mediante la collaborazione dell’istituto di credito in fase di intermediazione, con cui si voglia trasferire a qualcuno un determinato monte titoli in deposito o una somma di denaro, pertanto anche tramite il semplice bonifico.

La causa di un siffatto negozio, infatti, risiederebbe nel rapporto tra disponente e beneficiario e non certo nel rapporto bancario di deposito. Pertanto, in questi casi, come accaduto nel caso di specie, è fondamentale che esista un sottostante atto pubblico che giustifichi l’operazione. Atto di cui l’operazione della banca è mera esecuzione.

Infatti:

il trasferimento scaturente dall’operazione di bancogiro è destinato a rinvenire la propria giustificazione causale nel rapporto intercorrente tra l’ordinante-disponente e il beneficiario, dal quale dovrà desumersi se l’accreditamento (atto neutro) è sorretto da una giusta causa: di talchè, ove questa si atteggi come causa donandi, occorre, ad evitare la ripetibilità [ndr: il diritto alla restituzione] dell’attribuzione patrimoniale da parte del donante, l’atto pubblico di donazione tra il beneficiante e il beneficiario, a meno che si tratti di donazione di modico valore.

Solitamente la problematica si presenta per chi dispone delle proprie sostanze. Successivamente alla morte, v’è interesse da parte degli eredi ad invocare la nullità di qualunque negozio con cui il defunto abbia disposto di una parte del proprio patrimonio a favore di estranei. In questo modo, infatti, l’erede ottiene una revoca della disposizione e la restituzione dal beneficiario della somma di denaro o dei titoli di credito.

Attenzione, quindi, a disporre di titoli e somme senza un atto notarile. Bisogna considerare, infatti, la distinzione tra donazione indiretta (art. 809 cod. civ.) e donazione eseguita con modalità indirette. E’ questo ciò che conta, che non si confondano i due istituti, credendo quindi di donare indirettamente mediante altri schemi negoziali, mentre invece si pone in essere una normalissima operazione di donazione, solo con modalità indirette.

Infatti, secondo il Supremo Collegio, le donazioni indirette riguardano altre situazioni:

Sotto questo profilo, proprio muovendo dalla lettura dei dati offerti dall’esperienza giurisprudenziale, la dottrina ha evidenziato che la donazione indiretta non si identifica totalmente con la donazione, cioè con il contratto rivolto a realizzare la specifica funzione dell’arricchimento diretto di un soggetto a carico di un altro soggetto, il donante, che nulla ottiene in cambio, in quanto agisce per spirito di liberalità. Si tratta – è stato sottolineato – di liberalità che si realizzano: (a) con atti diversi dal contratto (ad esempio, con negozi unilaterali come l’adempimento del terzo o le rinunce abdicative); (b) con contratti (non tra donante e donatario) rispetto ai quali il beneficiario è terzo; (c) con contratti caratterizzati dalla presenza di un nesso di corrispettività tra attribuzioni patrimoniali; (d) con la combinazione di più negozi (come nel caso dell’intestazione di beni a nome altrui).

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 28 agosto 2017

 

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