Non è pignorabile l’auto di un avvocato inserita nel registro dei beni ammortizzabili, usata in sostanza per lo svolgimento dell’attività professionale. Una vicenda vede protagonista l’Equitalia, che viene condannata con Commiss. Trib. Prov. Campania Napoli, Sent., 06-12-2016, n. 20789 per aver pignorato in vista ovviamente dell’espropriazione l’auto di un avvocato.
La Commissione Tributaria ricorda, infatti, che secondo la nuova LEGGE 9 agosto 2013, n. 98 non è pignorabile il bene strumentale all’attività svolta. Il DL 21/06/2013, n. 69 convertito, infatti, all’art. 52 dispone che
«2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione»
In questa vicenda Equitalia, incurante della legge, aveva pignorato un bene impignorabile, anche se poi, come spesso accade, il Giudice compensava le spese legali, senza condannare Equitalia per l’errore commesso.
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 26 dicembre 2016