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Agenzia delle Entrate ancora condannata a Torino

Il contenzioso fiscale, che muove cifre considerevoli, è spesso un contenzioso destinato a volgere a favore del contribuente, in quanto gli accertamenti fiscali non sempre sono fondati. Purtroppo le leggi vigenti creano difficoltà per chi voglia difendersi, soprattutto in termini procedurali ed economici.

Con sentenza d’appello del 9 novembre 2016 – Commiss. Trib. Reg. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 02-12-2016, n. 1459 – la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte dà ancora una volta ragione al cittadino, contro l’amministrazione finanziaria, che pretendeva di sottoporre a tutti i costi ad imposizione fiscale  l’operazione con cui un soggetto aveva ceduto ad altri la propria quota societaria, abbandonando il finanziamento fatto in precedenza e conferendolo a capitale sociale.

Ora, seppure la norma è chiarissima, in quanto:

l’art. 22 del D.P.R. n. 131 del 1986 è chiaro al riguardo della registrazione di atti enunciati: “Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l’atto enunciato a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria.

Nel cedere la quota sociale, dal Notaio, la ex socia enunciava – menzionava – un finanziamento precedente con cui aveva finanziato la società e che in parte era stato restituito, affermando di rinunciarvi. Non pretendendone la restituzione, di fatto e senza alcun movimento fisico di denaro, esso si trasformava in un atto di conferimento di capitale. La norma, che prevede che gli atti enunciati in altri atti non sono sottoposti ad imposta – di registro – qualora gli effetti giuridici siano terminati, è la prosecuzione dell’art. 22 citato:

L’enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all’applicazione dell’imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione.

In questa vicenda, dice la Commissione in appello, gli effetti giuridici del finanziamento erano cessati proprio perchè enunciando l’atto nella cessione di quote, di fatto il finanziamento non produceva più alcun effetto giuridico.

L’Agenzia delle Entrate, pur avendo perso in primo grado, aveva “tentato” di sostenere, impropriamente, che la norma facesse riferimento agli effetti economici.

La Commissione Tributaria a Torino, in questa vicenda legale, spiega bene:

Gli effetti del contratto verbale di finanziamento cessano proprio perchè richiamati, e ne nascono altri derivanti dal diverso titolo a cui vengono lasciate in disponibilità alla società le medesime cifre. Non ha alcuna importanza se vi è stato movimento di denaro oppure no: quello che importa sono gli effetti giuridici che in effetti vengono a cessare. Difatti la restituzione del finanziamento non è più dovuta e questi sono gli unici effetti che la norma prevede che cessino. L’appello dell’ufficio non merita accoglimento.

L’Agenzia delle Entrate perdeva la causa in appello, anche se era condannata alla sola cifra di € 1.000,00 a titolo di rimborso delle spese legali avverse.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 23 dicembre 2016

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