Il pignoramento di quote sociali (e la successiva vendita) non avviene nelle forme dell’espropriazione presso terzi, ma si delinea come un procedimento”nuovo” a seguito delle riforme processuali e sostanziali.
Lo stabilisce il Tribunale di Cuneo, con sentenza 16-11-2016, dopo articolata argomentazione.
Premesso che nel caso considerato all’attenzione del tribunale piemontese non era stata avanzata nei termini istanza di vendita, ma semplice difesa contro la richiesta di conversione del pignoramento; e quindi, in sostanza, che già solo questa argomentazione valeva a respingere la richiesta del creditore ed estinguere la procedura, la conclusione del tribunale piemontese è la seguente:
l’attività procedimentale posta in essere dal creditore procedente irrituale, in quanto nel pignoramento di quote di società a responsabilità limitata risulta ormai superata, a seguito della riforma societaria, la tesi della necessità dell’utilizzo delle forme del pignoramento presso terzi, a favore di un procedimento esecutivo ad hoc (del tutto nuovo ed estraneo al peculiare modello legale dell’espropriazione forzata delineato dagli artt. 543 e segg. c.p.c.), da svolgersi mediante notifica al debitore ed alla società di un atto contenente le prescrizioni di cui all’art. 492 c.p.c. e la sua successiva iscrizione nel registro delle imprese, senza dover invitare la società a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. né ad instaurare alcun giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, mentre la previsione della notifica del pignoramento alla società ha il diverso scopo di rendere ad essa opponibile il vincolo pignoratizio;
Il tribunale analizza le varie forme di esecuzione, presso terzi, mobiliare e immobiliare, propendendo per una ricostruzione ad hoc del procedimento a formazione progressiva (la cui efficacia, quindi, dipende da una serie progressiva di atti), in base all’art. 2471 cod. civ., secondo cui peraltro
La partecipazione può formare oggetto di espropriazione [c.c. 2462, 2910]. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese.
Il Tribunale a Cuneo motiva così, basandosi su varia giurisprudenza anche del passato e i nuovi arresti in argomento
RILEVATO che la più recente giurisprudenza ha considerato che le nuove disposizioni, introdotte con il nuovo art. 2471 c.c., siano giunte a configurare un procedimento del tatto nuovo ed estraneo al pignoramento presso terzi, da svolgersi mediante notifica al debitore e alla società di un atto complesso da iscriversi successivamente nel registro delle imprese, senza necessità alcuna di invitare la società a rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. (in tal senso v. Trib. Parma, 20 maggio ’13; Trib. Udine 18 febbraio ‘ 13, entrambe pubblicate su Il Caso.it)
Rilevava, peraltro, anche un difetto formale, cioè in ogni caso, l’atto di pignoramento presso terzi, risultava privo dell’indicazione specifica della partecipazione e dell’ammontare nominale della quota da espropriare.
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 30 novembre 2016