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Apertura di nuovi franchising: quali obblighi in capo al concedente?

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Con la vicenda sottesa alla sentenza Trib. Torino Sez. I, Sent., 28-06-2016, si affronta la distribuzione dei ruoli e degli obblighi tra franchisee e franchisor.

Quali obblighi di adempimento incombono sul concedente? Può essere accusato di inadempimento, nel momento in cui il Comune nega autorizzazione all’apertura dell’attività? Le risposte a queste domande dipendono spesso dal contratto stipulato tra le parti, ma ancora più dalle norme generali del codice civile in materia di inadempimento e di importanza dell’inadempimento.

Nella vicenda presa in considerazione dal tribunale torinese, il franchisee aveva chiamato in giudizio il franchisor, deducendo il suo inadempimento: articolava i motivi della chiamata considerando vari aspetti di inadempimento del franchisor, tra cui una parziale fornitura di strutture e beni che sarebbero serviti per aprire l’attività, un ritardo nella richiesta dell’autorizzazione agli Uffici del Comune di Torino, cui era seguito il rigetto a causa di una intervenuta modifica normativa e vari altri inadempimenti non ben specificati.

Ora, il Tribunale focalizza l’attenzione sui ruoli dei due soggetti, cosa incombe in capo al franchisee, cosa invece al franchisor, specificando però quali siano i criteri in base ai quali valutare l’adempimento delle parti. Come regola generale, il soggetto che invoca l’inadempimento deve semplicemente allegarlo, affermare che vi è stato inadempimento. Ma questa allegazione deve essere molto precisa, deve riguardare cioè fatti che veramente erano obbligo dell’altra parte e che non sono stati compiuti, senza contare poi eventualmente gli effetti di tale omissione in materia di risarcimento del danno.

La prima serie di obblighi/inadempimenti presi in considerazione ha riguardato:

la parziale fornitura di allestimenti per il punto vendita

Il secondo genere di obblighi/inadempimenti riguardava invece:

l’aver tardivamente trasmesso al Comune di Torino la dichiarazione di inizio attività

Sul primo punto, però, il Tribunale correttamente ha considerato che si trattasse di contratti a prestazioni corrispettive, nell’ambito dei quali è necessario sempre arrivare a risolvere il contratto nel solo caso di importante inadempimento, quindi con una valutazione precisa circa l’importanza dell’inadempimento così come richiesta dal codice civile.

Il Tribunale di Torino spiega bene che:

la mancanza o il malfunzionamento di una macchina lavabicchieri o di una macchina per hot-dog non incidono sulla funzione del contratto, non impediscono al franchisee di trarre vantaggio dallo sfruttamento del marchio, né impediscono l’allestimento del punto vendita in modo conforme ai caratteri distintivi del concedente. Le cattive condizioni di alcuni fra i beni forniti avrebbero potuto esser fatte valere dal franchisee chiedendo a controparte l’esatto adempimento o, eventualmente, una compensazione parziale con i contributi periodicamente dovuti.

In poche parole, se la causa e lo scopo del contratto, economicamente parlando, consistono nel consentire ad un soggetto lo sfruttamento del marchio altrui, con tutti i vantaggi connessi, il malfunzionamento di un apparecchio facente parte dell’allestimento fornito dal franchisor non è sufficiente ad impedire questo obiettivo.

Sul secondo, punto, l’aver tardivamente trasmesso al Comune di Torino la dichiarazione di inizio attività, il Tribunale ha semplicemente accertato che il modello della dichiarazione di inizio attività era stato compilato dal franchisee, con tutte le conseguenze del caso.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 21 novembre 2016

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