L’amministratore condominiale ha l’obbligo di consegnare i documenti? La risposta è sì.
L’amministratore condominiale, mandatario dei condomini, ha l’obbligo, infatti, di consegnare al condomino tutti i documenti richiesti, anche per permettere a quest’ultimo di esercitare eventuali azioni giudiziarie, per cui è illegittimo il comportamento dell’amministratore che rifiuti detta consegna.
Questo obbligo, secondo la giurisprudenza, non è sottoposto ad alcun tipo di condizione, nel senso che il condomino non è affatto tenuto a spiegare ed allegare motivi e ragioni per cui inoltra la richiesta.
Secondo la giurisprudenza di merito (ad esempio Trib. Salerno Sez. I, Sent., 23-06-2016), l’amministratore ove richiesto deve consegnare i documenti. Infatti:
“In tema di comunione dei diritti reali, ciascun comproprietario ha la facoltà (di richiedere e) di ottenere dall’amministratore del condominio l’esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (e non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea) e senza l’onere di specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a prendere visione o estrarre copia dai documenti),” – Cassazione civ., Sez. II, 5 aprile 1984, n. 2220.
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La richiesta dei documenti può essere formulata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in modo da renderla ufficiale e precostuire la prova in caso di mancata evasione della istanza.
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 19 novembre 2016