Il disegno di legge presentato in data 24 gennaio 2014 e ora in discussione in Parlamento prevederebbe, in sostanza, la soppressione dell’interdizione e il rafforzamento dell’amministrazione di sostegno.
Con la proposta di legge n. 1985 della Camera, sono in discussione, infatti, le “Modifiche al codice civile e alle disposizioni per la sua attuazione, concernenti il rafforzamento dell’amministrazione di sostegno e la soppressione degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione“.
L’esame del disegno di legge è iniziato il 9 settembre 2015.
Gli operatori pratici sanno che il rapporto tra amministrazione di sostegno e interdizione non è sempre facile; non è facile individuare la gravità della patologia del cliente interdicendo e spesso le lungaggini del procedimento permettono un aggravamento della stessa. Ci siamo già occupati del fenomeno relativo al passaggio da un procedimento all’altro, che consiglia di intraprendere l’interdizione, piuttosto che l’amministrazione di sostegno – https://www.studioduchemino.com//tag/interdizione -. L’amministrazione di sostegno può essere respinta, non consentendo la legge al Giudice un passaggio all’istituto peggiorativo dell’interdizione, con conseguenti perdite di soldi e di tempo per l’assistito.
In ogni caso, il disegno di legge discute proprio del problema. In effetti, dai buoni propositi di dieci anni fa, quando si sperava che l’amministrazione di sostegno divenisse l’istituto preferibile, ad oggi conviene maggiormente l’interdizione, proprio per le problematiche descritte nell’articolo citato. Scopo del disegno di legge è superare queste criticità.
L’amministrazione di sostegno verrebbe estesa a tutti i casi di incapacità legale, anche quelli attualmente “tutelati” da interdizione e inabilitazione e il cambio di paradigma e mentalità consisterebbe nell’accezione funzionale dell’istituto, che non riguarerebbe più l’intera persona, ma singoli atti. E questo anche nei casi di incapacità più gravi, quelli che un tempo avrebbero dato origine ad una interdizione.
L’amministratore di sostegno avrebbe un ruolo “totale”, tuttavia sempre revocabile e modificabile, cioè un ruolo di natura temporanea e funzionalmente connesso alla singola incapacità. Scomparirebbero gli istituti dell’interdizione e inabilitazione e anche l’incapacità legale.
Gli articoli del disegno di legge in esame riguardano, quindi, tutte le conseguenze dell’amministrazione di sostegno sulla vita dell’amministrando, con riferimento al matrimonio e alla filiazione, alla responsabilità genitoriale e alla tutela dei minori, con particolare riguardo a donazioni, successioni, contratti e titoli di credito, e fatti illeciti.
Un ruolo centrale avrebbe il difensore legale, un avvocato, che dovrebbe essere nominato a tutela dell’amministrando. Ovviamente, nell’interesse del medesimo verrebbe inoltrato un invito alla nomina. Gli atti personali continuerebbero ad essere attuabili dall’interessato, nonostante la nomina dell’amministratore di sostegno. L’amministrazione di sostegno non potrebbe essere trasformata in interdizione e inabilitazione. Il giudice tutelare può nominare un coamministratore di sostegno nell’interesse del beneficiario.
Attendiamo, quindi, i dettagli della riforma.
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 24 febbraio 2016