Il cammino di perfezionamento del processo telematico sembra inarrestabile: giorno dopo giorno si affastellano interventi legislativi, che tentano di dare una sistemata alle problematiche ancora da risolvere.
Prendiamo così in considerazione il Decreto legge 27 giugno 2015, n. 83.
Questo decreto è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 27 giugno 2015, n. 147 e reca ulteriori disposizioni relative a vari aspetti del processo telematico, in particolare al deposito degli atti introduttivi, al potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati, alle modalità di attestazione della conformità, almeno per quanto riguarda il processo civile, salve ulteriori disposizioni relative al processo amministrativo, che peraltro slitta, come si dirà sotto.
La questione più importante riguarda sicuramente il deposito telematico degli atti introduttivi, finora non pienamente operativo. Viene così modificato il DL 18/10/2012, n. 179, art. 16 bis. La modifica più importante riguarda sicuramente l’aggiunta di un comma:
1-bis. Nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d’Appello è sempre ammesso il deposito telematico dell’atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.
Sembra così finalmente approvata in modo definitivo la facoltà di introdurre i giudizi in modalità telematica anche presso la Corte d’Appello e anche di depositare le comparse di costituzione e risposta presso i vari Tribunali italiani, insieme ovviamente ai documenti. Fino a qualche giorno fa la costituzione in giudizio, per esempio, nei giudizi di appello avveniva ancora in via cartacea e in molti casi non era assolutamente chiaro se l’atto si potesse o meno depositare in via telematica.
L’introduzione telematica del giudizio di appello era in effetti prevista per il 30 giugno 2015, e così attualmente, con l’approvazione di questa ultima normativa, tutte le cancellerie italiane avranno l’obbligo di accettare gli atti introduttivi del processo e la comparsa di risposta depositati in via telematica, sempre fermo restando che probabilmente alcune cancellerie e alcuni tribunali avevano già predisposto tale modalità, mentre altri no. Si tenga conto del fatto che ci sono atti giudiziari come il reclamo cautelare in corso di causa o l’opposizione all’esecuzione su cui vigono ancora diversi dubbi.
La norma serve proprio per eliminare ogni dubbio, nel senso che da ora in poi è sicuro che il deposito telematico non comporta alcuna declaratoria di inammissibilità dell’atto introduttivo. Mentre per quanto riguarda gli atti in corso di causa la questione era già stata risolta, questa norma sicuramente aiuta il difensore ad evitare errori per quanto riguarda gli atti introduttivi, ad esempio con riferimento a quegli atti difficilmente classificabili come atti provenienti dalla parte precedentemente costituita (ad es. l’intervento di terzo).
Novità è rappresentata anche dal fatto che i dipendenti autorizzati a stare in giudizio per le pubbliche amministrazioni da ora in poi potranno svolgere quelle funzioni di autenticazione delle copie tratte dal fascicolo telematico esattamente come gli avvocati.
Viene meno tutta la problematica legata alla competenza della DGSIA in merito a quali atti poter accettare in via telematica con valore legale; tutta la questione, quindi, di chi avrebbe potuto determinare concretamente la validità degli atti nonostante gli organi dirigenziali non avessero alcuna competenza in questo ambito, ma fossero preposti unicamente alle questioni di capacità tecnica del sistema a tollerare il deposito.
L’inciso che è stato previsto, secondo il quale
In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità
non è assolutamente irrilevante, in quanto consente al difensore di ritenere perfezionato il deposito dell’atto introduttivo, che potrebbe essere un ricorso, oppure anche una citazione in sede di iscrizione a ruolo, senza alcun obbligo di aggiungere quelle faticose copie cartacee di cortesia spesso richieste dai tribunali. La legge, infatti, prevede adesso che il deposito si considera perfezionato con il semplice deposito telematico dell’atto introduttivo e dei documenti.
Sempre a seguito di questa mini-riforma le copie informatiche o le scansioni di originali cartacei o analogici utilizzati per le notifiche potranno essere certificate conformi direttamente dall’avvocato o da altro soggetto protagonista del processo (consulente tecnico, professionista delegato, curatore e commissario giudiziale), indicato nelle disposizioni. Si tratta naturalmente dei casi in cui il difensore acquisisce l’immagine o la scansione dell’atto originale cartaceo notificato, per poi effettuare il deposito telematico dello stesso all’interno del fascicolo e in questo caso il deposito avviene previa certificazione nel medesimo documento informatico o in un documento informatico separato contenente l’indicazione dei dati fondamentali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce.
In generale era invalsa la prassi di accettare iscrizioni a ruolo telematiche, mediante il deposito come atto principale di una copia in formato pdf testuale dell’atto introduttivo e l’inserzione come allegato semplice della copia per immagine delle relazioni di notificazione restituite in formato cartaceo dall’ufficio degli ufficiali giudiziari. Tutto ciò dovrà quindi ritenersi superato nella misura in cui lo stesso professionista potrà procedere all’autenticazione, evitando poi al cancelliere quel controllo che avrebbe dovuto effettuare in occasione della prima udienza quando veniva materialmente portato l’originale cartaceo notificato. Gli atti introduttivi (notificati) verranno depositati mediante una memoria o nota di deposito con allegato il documento scansionato certificato dal difensore.
Per quanto riguarda il processo amministrativo si precisa che l’obbligatorietà del processo amministrativo telematico slitta all’1 gennaio 2016.
Articolo redatto a Torino il 29 giugno 2015 da Studio Duchemino.